Cassazione Civile, Ordinanza n. 15973/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da un diniego di rimborso IMU richiesto da una società in relazione a terreni che la contribuente riteneva divenuti non edificabili per effetto dell'annullamento delle delibere di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso del Comune e della concessionaria della riscossione, rigettando nel merito la domanda della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo un asserito errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo in sostanza che la Corte avrebbe omesso o male apprezzato il rilievo dell'annullamento dello strumento urbanistico e dei suoi effetti sul diritto al rimborso. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la censura non denunciava un errore di fatto percettivo risultante dagli atti, ma mirava a ottenere una nuova valutazione della controversia e quindi a contestare un errore di giudizio. La precedente ordinanza aveva infatti esaminato proprio la questione dell'annullamento delle delibere urbanistiche e aveva ritenuto irrilevante tale annullamento ai fini del rimborso IMU, valorizzando la permanenza dell'edificabilità di fatto dell'area e l'avvio di procedure di edificabilità anche di diritto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle risultanze processuali.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile nei limiti tassativi previsti per l'errore di fatto, quando il giudice di legittimità non abbia percepito correttamente un dato emergente dagli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore dedotto sia un errore di fatto percettivo, cioè una svista immediatamente desumibile dagli atti, e non quando la censura investa la valutazione o l'interpretazione degli atti medesimi.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la Corte abbia effettivamente esaminato il punto controverso, anche se la parte ritenga erronea la conclusione in diritto o l'apprezzamento delle risultanze processuali.
- La revocazione non può essere utilizzata come strumento per ottenere un nuovo giudizio di legittimità o per rimettere in discussione questioni già decise dalla Corte.
- In materia di rimborso IMU, l'annullamento delle delibere urbanistiche non comporta automaticamente il venir meno dell'edificabilità dell'area, ove la Corte accerti comunque la permanenza di un'edificabilità di fatto o l'esistenza di elementi che ne confermino la vocazione edificatoria.
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