Sentenza del 23/09/2016 n. 18646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato due avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRPEG e IRAP. In particolare, sosteneva che gli avvisi notificati nel 2006 fossero integrativi di precedenti avvisi del 2005 e quindi illegittimi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, perché emessi senza elementi nuovi specificamente indicati. Deduceva inoltre l’omessa sospensione del processo, l’insufficiente motivazione della sentenza e l’erronea valutazione di assegni e bonifici bancari ritenuti dall’Ufficio componenti imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il primo motivo non era congruente con la decisione impugnata, poiché la CTR aveva escluso in fatto che gli avvisi del 2006 fossero integrativi di quelli del 2005. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili soprattutto per difetto di autosufficienza, in quanto il contribuente non aveva trascritto nel ricorso le parti rilevanti degli avvisi, dei processi verbali di constatazione e degli altri documenti necessari per verificare le sue censure. È stata inoltre rilevata l’erronea qualificazione, come vizio motivazionale, di una censura riconducibile eventualmente a un error in procedendo. La sentenza tributaria è quindi rimasta ferma e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Fino alla scadenza del termine stabilito per la notifica delle rettifiche e degli accertamenti, questi possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati, a pena di nullità, unitamente agli atti o ai fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
Un avviso di accertamento può essere integrato o modificato con un nuovo avviso solo se l’Amministrazione acquisisce nuovi elementi e li indica specificamente, insieme alle circostanze che ne hanno determinato la conoscenza. Nel caso concreto, però, i giudici di merito hanno escluso che gli avvisi del 2006 fossero integrativi di quelli del 2005.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Fino alla scadenza del termine stabilito per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti, questi possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati, a pena di nullità.
La stessa esigenza di novità e specifica indicazione degli elementi vale per gli accertamenti IVA.
Art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo presuppone un rapporto di pregiudizialità effettiva tra due controversie. Non opera quando il collegamento tra gli atti dipende da un presupposto di fatto che il giudice abbia escluso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39
Disciplina la sospensione del processo tributario nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto non è stata applicata perché non è stata riconosciuta la natura integrativa degli avvisi successivi.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali ciascun motivo si fonda, riportandone o riproducendone le parti rilevanti e indicando dove siano stati prodotti. La mancata osservanza comporta l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere correttamente ricondotti alla specifica categoria di vizio prevista dalla norma. L’erronea qualificazione del vizio, ad esempio dedurre come difetto di motivazione una nullità processuale, può comportare l’inammissibilità.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Una motivazione meramente apparente o costituita da adesione acritica ad altra decisione può integrare nullità della sentenza. Tuttavia, la censura deve essere proposta sotto il corretto profilo processuale.
Massime di principio
- Un secondo avviso relativo alla stessa annualità non è automaticamente integrativo del primo: occorre verificare contenuto, motivazione, presupposti e fatti posti a base dei due atti.
- Per contestare un avviso integrativo è necessario dimostrare concretamente che l’Amministrazione conoscesse già gli elementi utilizzati e che non vi siano elementi realmente sopravvenuti, indicati specificamente nel nuovo atto.
- La sospensione necessaria del processo tributario richiede una vera pregiudizialità tra le controversie; non basta che gli atti riguardino le stesse annualità o siano collegati da una ricostruzione sostanzialmente comune.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile trascrivere o riprodurre le parti rilevanti degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure, indicando anche dove siano stati prodotti.
- La Cassazione non può normalmente ricostruire autonomamente il contenuto dei documenti non adeguatamente riportati nel ricorso, né svolgere una nuova valutazione di merito sui fatti.
- La censura deve essere inquadrata nella corretta categoria processuale: un vizio della motivazione, una nullità processuale e un errore di interpretazione della legge seguono regole diverse.
- Quando il giudice d’appello richiama la sentenza di primo grado, la contestazione deve indicare precisamente quali argomentazioni siano state omesse o illogiche; una critica generica rischia di essere dichiarata inammissibile.
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