Sentenza n. 482/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi in data 24 aprile 2025 ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 inviata in data 25.03.2025 a mezzo pec alla ASL di Frosinone, con cui chiedeva “copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi dai quali si evincono le esatte indicazioni emanate dal Commissario Straordinario circa la disposizione di assegnazione sopra richiamata che riporta, tra l’altro, pedissequamente quanto segue: “su indicazione del Commissario Straordinario” nonché l’ostensione degli atti e dei provvedimenti di nomina ovvero indicazione puntuale da rinvenire sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” ex d.lgs. n. 33/2013 dei responsabili delle strutture amministrative aziendali (UOS, UOSD e UOC) alla luce del vigente Atto aziendale, con esatta indicazione di quelle governate da soggetti/responsabili con incarichi di facente funzioni, di quelle “ad interim”, di quelle ancora prive del titolare e di quelle con incarico attribuito all’esito di procedure selettive”; e per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 25.03.2025 sopra richiamata con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 25 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull'istanza con cui aveva chiesto copia degli atti dai quali risultassero le indicazioni del Commissario Straordinario alla base della sua assegnazione presso la UOC Farmacia, disposta con nota del 31 gennaio 2025, nonché degli atti di nomina e delle informazioni relative ai responsabili delle strutture amministrative aziendali, inclusi gli incarichi di facente funzioni, ad interim, le strutture prive di titolare e gli incarichi conferiti mediante procedure selettive. Il ricorrente sosteneva che la nota di assegnazione fosse ambigua quanto alla natura temporanea o definitiva dell'assegnazione, alla sua durata e alle esigenze funzionali sottostanti, deducendo altresì violazione dei principi di celerità, efficienza, economicità, trasparenza e buon andamento. L'ASL ha eccepito la reiterazione dell'istanza già esaminata in un precedente giudizio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il ricorso avrebbe sostanzialmente contestato il trasferimento lavorativo, e la genericità della domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione sulla domanda di accesso, soprassedendo sull'ulteriore eccezione di inammissibilità per reiterazione dell'istanza, ma ha respinto il ricorso nel merito. La prima richiesta è stata giudicata genericamente formulata e fondata su una mera supposizione: il riferimento, nella nota di assegnazione, a un provvedimento adottato 'su indicazione del Commissario Straordinario' non dimostra che tale indicazione sia stata trasfusa in uno specifico documento amministrativo. Il diritto di accesso presuppone l'effettiva esistenza e disponibilità del documento presso l'amministrazione; la prova di tale presupposto grava sull'istante e può essere fornita anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni. La seconda richiesta è stata ritenuta relativa ad atti organizzativi o concernenti rapporti individuali di lavoro, eventualmente reperibili nella sezione 'amministrazione trasparente', rispetto ai quali il ricorrente non ha dimostrato un interesse legittimo concreto collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Non è stato quindi ordinato alcun accesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato impugnato quale diniego tacito.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
copia degli atti e/o provvedimenti amministrativi
La disciplina dell'accesso documentale richiede che la pretesa riguardi documenti amministrativi esistenti e detenuti dall'amministrazione, in presenza di un interesse qualificato all'ostensione.
d.lgs. 33/2013
amministrazione trasparente
Il riferimento alla pubblicazione nella sezione 'amministrazione trasparente' non sostituisce la dimostrazione di un interesse qualificato all'accesso documentale agli atti organizzativi o relativi a rapporti individuali di lavoro.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale può essere esercitato soltanto con riferimento a documenti amministrativi effettivamente esistenti e detenuti dall'amministrazione destinataria dell'istanza; l'ordine giudiziale di esibizione presuppone necessariamente tale disponibilità materiale.
- La disponibilità del documento richiesto costituisce un presupposto della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dall'istante, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non sulla base di mere supposizioni desunte dal contenuto di un atto amministrativo.
- Il riferimento, contenuto in un provvedimento, a un'indicazione o direttiva proveniente da un organo amministrativo non dimostra di per sé che tale indicazione sia stata formalizzata in un documento autonomo ostensibile.
- Le richieste di accesso formulate in termini generici o dirette a ottenere informazioni, ricostruzioni organizzative o documenti non individuati, anziché specifici documenti amministrativi esistenti, non sono idonee a fondare un ordine di esibizione.
- Gli atti organizzativi e quelli concernenti rapporti individuali di lavoro, ove non producano un effetto diretto nella sfera giuridica dell'istante, sono ostensibili solo in presenza di un interesse concreto, attuale e qualificato collegato a una situazione giuridicamente tutelata; la mera appartenenza all'amministrazione non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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