Cassazione Penale, Sentenza n. 30003/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/01/2024 con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa censura: mancata verifica dell'attendibilità del collaboratore Lazzaro Francesco Paolo (unico a indicare il ricorrente come referente di Donatiello a San Pietro Vernotico); assenza di confronto/comparazione con le dichiarazioni di altri collaboratori (Romano, Guarini); errata valorizzazione della precedente condanna del ricorrente e della sua riferibilità al gruppo capeggiato da Donatiello; interpretazione errata delle intercettazioni (le somme percepite sarebbero ripartizioni di utili da spaccio e non corrispettivi di ruolo mafioso); rilievo irrilevante di contatti familiari e di soggetti che agirebbero per delega; infine, mancata valutazione della insufficiente gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e dell'assenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), anche alla luce del tempo trascorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito sul punto dell'attendibilità del collaboratore Lazzaro, anche alla luce della documentazione e delle risultanze intercettive che hanno confermato la percezione di somme a titolo di "punto" e l'esistenza di un rapporto delegatorio con De Marco. Ha ritenuto che la precedente condanna e le intercettazioni costituiscano riscontri idonei a sostenere la chiamata in correità e la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. Ha inoltre richiamato la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in materia di associazione mafiosa, osservando che per consorterie di struttura stabile (come la S.C.U.) il decorso del tempo non esclude le esigenze cautelari se non è provata una effettiva dissociazione. La Corte ha escluso l'ammissibilità di nuove valutazioni o prove non svolte in sede di riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; contestazione principale per la quale è stata disposta la misura cautelare, la presenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione e al ruolo territoriale dell'indagato è elemento centrale per la custodia cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la gravità indiziaria richiesta per l'adozione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che la chiamata in correità, se corroborata da elementi logico-probatori e da riscontri, possa raggiungere il livello di gravità indiziaria richiesto.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; richiamata insieme all'art. 275 per valutare la sussistenza dei pericoli che giustificano la misura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione in caso di associazione mafiosa: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere salvo provata dissociazione; la Corte ha confermato che per mafie 'storiche' il tempo trascorso non basta a superare la presunzione senza prove di recesso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come riferimento alle modifiche normative nell'ambito delle misure cautelari personali; la Corte rileva che, anche dopo le modifiche, permane la regola della doppia presunzione per i reati di mafia.
Massime di principio
- In procedimenti per associazione mafiosa la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera con particolare forza: per consorterie stabili il solo decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare la cessazione del vincolo, va provato il recesso effettivo.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire gravidi indizi se sono corroborate da riscontri logici e materiali (intercettazioni, condanne pregresse, ruoli delegati) e non è necessario che i riscontri siano autosufficienti.
- La valutazione dell'attendibilità del collaboratore è rimessa al giudice del merito; la cassazione non può sostituirsi a tale valutazione salvo vizi motivazionali evidenti.
- L'interpretazione delle intercettazioni come 'quota' o 'punto' può essere decisiva per attribuire un ruolo gerarchico se vi sono elementi che mostrano la percezione regolare di somme e l'utilizzo di delegati per la riscossione.
- Il confronto e la comparazione tra dichiarazioni di diversi collaboratori può essere rilevante, ma deve essere dedotto e svolto nelle sedi di merito e di riesame; introdurre nuove allegazioni in cassazione è normalmente inammissibile.
- Per superare la presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare in reati di mafia occorre documentare segnali concreti di dissociazione (recesso, comportamenti contrari al sodalizio), non semplici valutazioni temporali.
- La chiamata in correità ha valore probatorio se integrata da altri elementi e può reggere la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari, anche se le dichiarazioni isolatamente non avessero la forza di prova piena.
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