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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18074/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di una socia di società operanti nel trasporto pubblico locale e, in altro giudizio riunito, della società e dei soci. L'Ufficio ha qualificato i contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano alle imprese di trasporto come corrispettivi di un contratto di servizio, con conseguente tassazione: ai fini delle imposte dirette come maggior reddito d'impresa o di partecipazione, e ai fini IVA come operazioni imponibili. I giudici tributari di merito hanno invece ritenuto che il rapporto fosse di natura concessoria, che i contributi non costituissero ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette e che non dovessero concorrere alla base IVA; hanno inoltre compensato le spese di lite per la complessità della vicenda. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione di plurime norme tributarie, civilistiche e costituzionali, sostenendo che i contributi erano manifestazione di ricchezza e corrispettivi del servizio, che l'art. 3 del d.l. n. 833/1986 non era applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, che la normativa UE e il regolamento n. 1370/2007 imponevano una diversa lettura, e che il rapporto non doveva essere ricostruito come concessione. La socia e la società, con ricorsi incidentali, hanno censurato la compensazione delle spese per difetto di soccombenza reciproca e per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Nel primo ricorso, ha rigettato il motivo relativo alle imposte dirette, confermando che i contributi pubblici di esercizio nel trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e quindi non sono imponibili ai fini IRPEF/IRES/IRAP. Ha invece accolto il motivo relativo all'IVA, cassando la sentenza sul punto perché il giudice di merito non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni e se avessero consentito di offrire il servizio a prezzo inferiore; la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, la Corte lo ha ritenuto assorbito. Nel dispositivo complessivo trascritto, la Corte riporta il rigetto del ricorso principale nel primo giudizio e l'assorbimento del ricorso incidentale; nella parte motivazionale del secondo ricorso, tuttavia, accoglie il ricorso dell'Agenzia nei limiti dell'IVA con rinvio. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e non è sufficiente rinviare ai motivi per ricostruire le reciproche pretese delle parti

  • art. 360 bis c.p.c.

    l'inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata sussiste solo quando esista un orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi del ricorrente

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese, in difetto di soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la complessità della vicenda può integrare una motivazione sufficiente se riferita al caso concreto

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario

  • art. 3 d.l. n. 833 del 1986

    i contributi pubblici di esercizio per il trasporto pubblico locale restano esclusi da imposizione diretta come componenti positivi di reddito

  • art. 1, comma 310, l. n. 244 del 2007

    viene richiamato come norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza del regime di esclusione dall'imposizione diretta

  • art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 53 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale e nel contesto della ragionevole durata del processo

  • art. 114 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 116 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 117 Cost.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 12 preleggi

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale, in tema di interpretazione

  • art. 14 preleggi

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale, in tema di interpretazione delle norme agevolative

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel motivo principale

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura contrattuale del rapporto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura contrattuale del rapporto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dall'Agenzia tra le norme sull'interpretazione del rapporto

  • art. 5 TUIR

    richiamato nel motivo principale in relazione al reddito di partecipazione

  • art. 85 TUIR

    richiamato nel motivo principale in relazione ai componenti positivi di reddito

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati nel motivo principale

  • art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel motivo principale

  • artt. 8 e 12 Reg. (CE) n. 1370/2007

    richiamati nel motivo principale; la Corte afferma che per l'IVA rileva la funzione del contributo e il nesso diretto col prezzo, non la sola qualificazione del rapporto

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata nel motivo principale come parametro di interpretazione comunitaria

  • artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati nel motivo principale per la base imponibile IVA

  • artt. 2, 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE

    richiamati nel motivo principale; la Corte valorizza il criterio della diretta connessione del contributo con il prezzo dell'operazione

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    la base imponibile include anche integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti

  • art. 11, parte A, par. 1, lett. a), sesta direttiva

    richiamato come norma unionale che orienta l'interpretazione dell'art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato nel motivo assorbito sul favor rei per le sanzioni

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato nel motivo assorbito sulla misura delle sanzioni

  • art. 8 e 17 l.p. Bolzano n. 16 del 1985

    richiamati nella ricostruzione della disciplina provinciale dei contributi per il trasporto pubblico locale

  • art. 14 l.p. Bolzano n. 16 del 1985

    la Corte rileva che il contributo è calcolato per assicurare al concessionario un introito complessivo corrispondente alle tariffe ordinarie per viaggiatori a tariffa preferenziale o speciale

Massime di principio

  • I contributi pubblici erogati per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono, di regola, componenti positivi di reddito ai fini delle imposte dirette quando la disciplina speciale li sottrae espressamente a imposizione.
  • Ai fini IVA, non basta la qualificazione formale del rapporto come concessione o contratto di servizio: occorre verificare in concreto la funzione economica del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione.
  • Un contributo di terzi entra nella base imponibile IVA quando è versato perché il prestatore fornisca un servizio determinato a un prezzo ridotto in modo proporzionale; è necessario accertare se il contributo incida realmente sul corrispettivo richiesto all'utente.
  • La mera previsione di un forfait o di un compenso non personalizzato non esclude, di per sé, il nesso diretto tra contributo e prestazione, se i criteri di determinazione sono predeterminati e il servizio è reso a favore di utenti individuabili.
  • Nel giudizio di cassazione, la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è legittima se la motivazione, pur sintetica, rende riconoscibile la peculiarità concreta della controversia e non si risolve in una formula apodittica.
  • L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. richiede un orientamento di legittimità consolidato e realmente contrario alla tesi del ricorrente; in mancanza, il motivo va esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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