Sentenza n. 541/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato n. P-MS/L/Q/2023/100110 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 17 novembre 2025 e notificato lo stesso giorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato per mancata instaurazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Massa Carrara dopo che il datore di lavoro aveva dichiarato il sopravvenuto disinteresse all’assunzione. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, osservando che la mancata assunzione era riconducibile esclusivamente alla sfera datoriale e sarebbe stata determinata anche dal ritardo nella gestione amministrativa del procedimento. Nel corso del giudizio ha inoltre riproposto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta dalla commissione competente per manifesta infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato soltanto quando sia cessato un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato per causa non imputabile al lavoratore. Poiché nel caso concreto il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto comportava necessariamente la revoca del nulla-osta, senza che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione. È stata respinta anche la riproposta istanza di patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
È stato invocato dal ricorrente per riproporre l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che il TAR ha respinto.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del nulla-osta determina la revoca del nulla-osta, non potendo essere sostituita dal rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Quando il datore di lavoro dichiara di non essere più interessato all’assunzione prima dell’instaurazione del rapporto, vengono meno i presupposti del nulla-osta al lavoro subordinato.
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