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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, con richiesta di maggiore imposta, sanzioni e interessi, derivante dalla variazione della rendita catastale. In Cassazione ha rinunciato a contestare l'applicazione retroattiva della rendita e ha concentrato le doglianze sull'applicabilità delle sanzioni e, soprattutto, sui benefici previsti per i tributi sospesi a seguito del sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Ha inoltre denunciato l'extrapetizione della CTR e l'omessa pronuncia sulla deduzione dell'avvenuto pagamento di 38 rate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alle sanzioni: l'esenzione prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, riguarda soltanto gli atti di attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, mentre nel caso concreto la variazione era successiva. Sono stati invece accolti i motivi relativi alle agevolazioni post-sisma e all'omessa verifica dei pagamenti. La Corte ha chiarito che, per stabilire se il tributo rientri nella sospensione e nella riduzione del debito, rileva la scadenza naturale dell'imposta e non la data dell'accertamento: l'ICI 2009 può quindi rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche se l'avviso è stato emesso nel 2014. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR dell'Abruzzo, che dovrà verificare in concreto i requisiti oggettivi e soggettivi dei benefici, nonché l'effettivo versamento delle 38 rate, e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 2

    Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto.

    La norma introduce un'esenzione eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo alle attribuzioni o modificazioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999. Non si applica alle variazioni catastali successive.

  • Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla non applicabilità delle sanzioni, ma la Corte ha escluso che potesse fondare l'esenzione nel caso concreto, non rientrante nell'ambito temporale dell'art. 74 della Legge n. 342 del 2000.

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, artt. 5 e 10

    Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare gli immobili e di calcolare correttamente l'ICI sulla base dei dati catastali e della rendita applicabile. Non grava sul Comune un obbligo generale di preventiva notifica dei dati catastali al contribuente.

  • Legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28

    Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto è ridotto al 40 per cento.

    I benefici post-sisma si applicano ai tributi la cui scadenza naturale ricade nel periodo oggetto di sospensione, a prescindere dalla data successiva in cui l'amministrazione abbia emesso l'accertamento. La norma comporta, se sussistono anche gli altri requisiti, l'assenza di sanzioni, interessi e oneri accessori, oltre alla riduzione del debito e alla rateizzazione.

  • OPCM n. 3780 del 2009, art. 1, e OPCM n. 3837 del 2009, art. 1

    Le ordinanze hanno previsto la sospensione e il differimento dei versamenti tributari connessi all'emergenza sismica; la loro applicabilità deve essere coordinata con la disciplina successiva della Legge n. 183 del 2011.

  • Decreto-legge n. 39 del 2009 e Decreto-legge n. 78 del 2010, art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater

    La disciplina emergenziale ha sospeso e successivamente regolato la ripresa dei pagamenti dei tributi non versati nel periodo interessato dal sisma, costituendo il presupposto per i benefici definiti dalla Legge n. 183 del 2011.

Massime di principio

  • Per verificare l'applicabilità di una sospensione o agevolazione tributaria emergenziale conta normalmente la scadenza originaria del tributo, non la data in cui l'amministrazione emette l'avviso di accertamento.
  • L'accertamento tributario non crea l'obbligazione fiscale, ma determina o liquida un debito riferito a un presupposto e a una scadenza già esistenti.
  • Le esenzioni da sanzioni e interessi previste da norme speciali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a periodi o fattispecie diversi da quelli espressamente indicati.
  • In presenza di agevolazioni post-emergenziali, il giudice deve verificare concretamente sia i requisiti oggettivi, come il periodo e il tipo di tributo, sia quelli soggettivi, relativi al beneficiario.
  • I pagamenti parziali o rateali dedotti dal contribuente devono essere espressamente accertati e imputati al debito; l'omessa pronuncia su tale circostanza può comportare la cassazione con rinvio.
  • Il contribuente resta tenuto a determinare correttamente l'imposta sulla base della rendita catastale applicabile, senza poter imputare automaticamente al Comune la mancata comunicazione dei dati catastali.

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