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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del 28/07/2022 n. -OMISSIS- (successivamente comunicato) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202201253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del disturbo post-traumatico da stress, adottato in riedizione del potere dopo una precedente sentenza di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare riformato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego, deducendo, in via principale quale ricorso per ottemperanza, la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato il primo diniego per difetto di istruttoria e motivazione, nonché lo sviamento e la nullità degli atti per violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990. In via subordinata ha proposto azione di annullamento, lamentando la violazione dell’ordine conformativo del giudice, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, recepito nel decreto, secondo cui non sarebbe esistita una relazione concausale tra il disturbo post-traumatico da stress e gli eventi bellici vissuti durante le missioni all’estero, in ragione dell’assenza di prova di un’esposizione diretta a specifici eventi, della mancanza di continuità sintomatologica e documentale e della distanza temporale tra gli eventi e la diagnosi. La verificazione disposta dal TAR ha concluso per la verosimiglianza o alta probabilità del nesso tra la patologia e le attività di servizio, evidenziando che il disturbo può insorgere anche tardivamente e derivare da esposizione diretta o indiretta a scenari bellici, anche in presenza di fattori individuali e di esposizioni ripetute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e dirimente la censura relativa al difetto di motivazione del parere del Comitato di Verifica e del decreto ministeriale che lo aveva recepito. Il giudice ha ribadito che il parere del Comitato esprime discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; tuttavia, è soggetto a controllo giurisdizionale esterno quanto a motivazione, completezza, congruità, logicità, ragionevolezza e corretta considerazione dei fatti rilevanti. Nel caso concreto, il Comitato aveva elencato le missioni e gli eventi bellici cui il militare aveva partecipato, ma aveva poi omesso di valorizzare adeguatamente il suo comprovato coinvolgimento negli scontri di Nassirya, l’esposizione al fuoco dei miliziani, l’encomio ricevuto e la partecipazione a numerose missioni in teatri di conflitto. Il parere aveva inoltre applicato in modo incongruo criteri medico-legali tradizionali, escludendo il nesso per la distanza temporale e l’assenza di sintomatologia intercorrente, senza confrontarsi con le risultanze della verificazione e con le più recenti conoscenze scientifiche, secondo cui il disturbo post-traumatico da stress può presentare esordio ritardato, sintomatologia soggettiva ed essere causato anche da esposizione indiretta o cumulativa a contesti bellici. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati, senza sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio, disponendo che il Ministero della Difesa rieserciti il potere conformandosi ai principi indicati in sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per le spese di lite e di 1.500 euro oltre accessori per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata proposta per far valere la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La domanda di declaratoria di nullità per elusione o violazione del giudicato è stata esaminata e respinta con sentenza non definitiva, mentre la domanda annullatoria è stata trattata con il rito ordinario.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata esclusa; la controversia è stata definita, in via subordinata, mediante annullamento degli atti per illegittimità della motivazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto è stata dedotta, ma il relativo motivo è stato assorbito in conseguenza dell’accoglimento della censura decisiva sul difetto di motivazione.

  • art. 7 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale dell’azione di annullamento proposta in via subordinata rispetto alla domanda di ottemperanza.

  • art. 29 c.p.a.

    Ha costituito la base dell’azione impugnatoria ordinaria, accolta per il vizio di motivazione e di istruttoria.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive della parte ricorrente prima dell’udienza pubblica.

  • art. 748 d.P.R. 90/2010

    Il Comitato lo aveva richiamato per sostenere che eventuali sintomi intercorrenti avrebbero dovuto essere segnalati dal militare; il TAR ha ritenuto comunque incongrua la valutazione complessiva del Comitato.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, ma può sindacarne ab externo la motivazione, la completezza, la logicità, la ragionevolezza e la congruità rispetto ai fatti acquisiti.
  • È illegittimo il diniego di dipendenza da causa di servizio che, pur dando atto della partecipazione del militare a missioni in teatri bellici e a eventi potenzialmente traumatici, ometta di valorizzare circostanze documentate e decisive, quali l’effettiva esposizione a situazioni di grave rischio, gli encomi o riconoscimenti ricevuti e la reiterata permanenza in scenari operativi ad alta intensità.
  • Nella valutazione del nesso eziologico relativo al disturbo post-traumatico da stress, l’Amministrazione non può assumere in modo assoluto l’assenza di sintomatologia immediata o la distanza temporale tra gli eventi e la diagnosi come elementi automaticamente incompatibili con la dipendenza da causa di servizio, dovendo confrontarsi con le evidenze scientifiche sull’esordio ritardato, sull’esposizione indiretta e sugli effetti cumulativi dei traumi.
  • L’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per difetto di motivazione non consente al giudice amministrativo di dichiarare direttamente la sussistenza del nesso causale, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione, rispettosa dei limiti derivanti dalla discrezionalità tecnica e dei principi conformativi stabiliti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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