Cassazione Penale, Sentenza n. 6153/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cherchi era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada (fuga e omissione di soccorso) e 590 c.p. (lesioni personali), per avere investito il motociclista Stephane Loiacono il 21/07/2014 a Sassari, non essendosi fermato per verificare l'eventuale bisogno di assistenza. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) presunta irregolarità dell'individuazione fotografica effettuata da Loiacono (sostenendo che nell'album fosse già annotata l'avvenuta identificazione); (2) vizio di motivazione e valutazione delle prove, con contestazione dell'attendibilità dei testimoni (Dessena) e dell'attribuibilità del veicolo a Cherchi; (3) assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 189, comma 7 (omissione di soccorso), rilevando che le lesioni non erano visibili subito e che mancavano elementi per ritenere la fuga e la consapevolezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la convergenza degli elementi probatori: il riconoscimento di Cherchi da parte di Loiacono e dell'oculato Dessena, il riconoscimento del numero di targa e le celle telefoniche che collocavano l'utenza di Cherchi nella zona. Sul primo motivo la Corte ha affermato che l'individuazione fotografica, quale prova atipica, è utilizzabile se la persona dichiara con credibilità il riconoscimento e che non esiste sanzione di nullità per la ripetizione in dibattimento. Sul secondo motivo la Cassazione ha escluso il sindacato di merito perché la motivazione della Corte territoriale è risultata logica, coerente e priva di macroscopiche illogicità; non è ammessa in sede di legittimità una riconsiderazione dei fatti. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il reato di fuga (art. 189, comma 6) può sussistere anche in caso di sosta momentanea senza fornire generalità, e che l'omissione di soccorso (comma 7) può configurarsi anche se le lesioni non sono immediatamente evidenti, essendo sufficiente lo stato di difficoltà; il dolo eventuale è possibile se l'agente accetta il rischio di non accertare se vi siano feriti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 Codice della Strada (commi 6 e 7)
Comma 6 (fuga): integra il reato anche il soggetto che, coinvolto in sinistro con danni alle persone, effettua una sola sosta momentanea senza fornire le proprie generalità; Comma 7 (omissione di soccorso): l'obbligo di prestare assistenza sorge anche se le lesioni non sono immediatamente visibili, purché sussista uno stato di difficoltà; l'elemento soggettivo può essere anche il dolo eventuale se l'agente accetta il rischio di non accertare la presenza di feriti.
art. 590 Codice Penale
Norma relativa alle lesioni personali: applicata per la punibilità delle lesioni provocate al motociclista a seguito dell'investimento.
art. 606 comma 1 lett. c) Codice di Procedura Penale
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione macroscopici; la Corte può censurare la motivazione solo se vi è evidente illogicità o contraddittorietà di rilievo.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Permette la condanna alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato e non vi siano elementi per ritenere che sia stato proposto senza colpa; qui è stata comminata una somma equitativa (Euro 3.000).
Massime di principio
- L'individuazione fotografica è ammissibile come elemento di prova atipica se il testimone dichiara con sufficiente credibilità di riconoscere la persona; la sua efficacia va valutata nel contesto della convergenza probatoria.
- La Corte di Cassazione non è luogo per riconsiderare i fatti o sostituire una valutazione probatoria con una alternativa plausibile: può intervenire solo in presenza di una motivazione illogica o macroscopicamente carente.
- Il reato di fuga (art.189 c.6) può essere integrato anche da una sosta momentanea senza fornire generalità; non è richiesta necessariamente una lontananza prolungata dal luogo.
- L'omissione di soccorso (art.189 c.7) si configura anche quando le lesioni non sono immediatamente evidenti, se emerge uno stato di difficoltà che richiede assistenza; il dolo eventuale è sufficiente se l'agente accetta il rischio di non accertare la presenza di feriti.
- Elementi convergenti (riconoscimenti oculari, riconoscimento di targa, dati delle celle telefoniche) rafforzano la prova e possono giustificare la condanna se valutati coerentemente dal giudice.
- Ricorrere alla Cassazione senza fondamento probatorio o giuridico rilevante può determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie aggiuntive (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende).
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