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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11843/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 624 e 625 c.p.; dall'altro, la contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato però che tali questioni non erano state devolute con specificità al giudice di appello: nell'atto di appello, infatti, i motivi riguardavano soltanto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la richiesta di attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p., mentre non erano state contestate né la responsabilità né la pena nei termini poi riproposti in cassazione. Inoltre, i motivi di ricorso sono stati ritenuti anche genericamente formulati, perché fondati su mere affermazioni teoriche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non possano essere dedotte in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con specificità, salvo le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima. Ha inoltre evidenziato la genericità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come disposizione incriminatrice del furto semplice, oggetto della doglianza difensiva sulla responsabilità

  • art. 625 c.p.

    richiamato come base delle aggravanti contestate per il furto

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi questioni non devolute al giudice di appello, salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio o sopravvenuta deducibilità

  • art. 131-bis c.p.

    indicato come causa di non punibilità dedotta in appello, ma non oggetto dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

    indicato come attenuante richiesta in appello

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può introdurre questioni del tutto nuove rispetto a quelle devolute con specificità al giudice di appello, quando il giudice di secondo grado abbia legittimamente omesso di pronunciarsi su tali profili.
  • L'inammissibilità per novità del motivo opera salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • La deduzione in cassazione di censure meramente teoriche o prive di concreta specificità integra un ulteriore profilo di inammissibilità.
  • Quando i motivi di appello attengono solo a profili diversi da quelli poi riproposti in cassazione, la censura di legittimità è preclusa per difetto di devoluzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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