Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 4762 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Associazioni sportive - Applicazione del regime forfettario - Requisiti - Criterio di cassa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La verifica del requisito deve essere effettuata applicando il criterio di cassa per la determinazione dei proventi commerciali, con una specifica deroga ai fini IVA: per tale imposta rilevano anche gli importi fatturati ma non ancora incassati. Ne consegue che il regime forfettario può essere applicato se il limite di 250.000 euro risulta rispettato secondo tali criteri distinti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la verifica del limite di 250.000 euro di proventi derivanti dall'attività commerciale, necessario per accedere al regime forfettario previsto per le associazioni sportive dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991. Il punto centrale era stabilire se il superamento del limite dovesse essere valutato secondo il criterio di competenza o secondo quello di cassa. È stato chiarito che, ai fini delle imposte dirette, rilevano i proventi effettivamente incassati nell'esercizio precedente; ai fini IVA, invece, devono essere considerati gli introiti fatturati, anche se non ancora riscossi.

Norme richiamate

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398

    Le associazioni sportive possono accedere al regime forfettario qualora i proventi derivanti dall'attività commerciale conseguiti nell'esercizio precedente non superino Euro 250.000.

    Il limite di 250.000 euro costituisce il requisito quantitativo per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario applicabile alle associazioni sportive.

Massime di principio

  • Per verificare il limite di accesso al regime forfettario, le associazioni sportive devono normalmente considerare i proventi commerciali effettivamente incassati nell'esercizio precedente.
  • Ai fini IVA si applica una regola più ampia: devono essere conteggiati anche gli importi già fatturati ma non ancora riscossi.
  • La stessa entrata può quindi essere rilevante in momenti diversi per imposte dirette e IVA; la verifica deve essere effettuata separatamente per ciascun tributo.
  • La contabilità e la documentazione degli incassi e delle fatture emesse devono consentire di ricostruire distintamente gli importi riscossi e quelli fatturati non ancora incassati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.