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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202300867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e conseguente mancata riliquidazione del TFS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con obbligo dell'INPS di riliquidare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Hanno sostenuto che il beneficio spetta anche a chi sia cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, dell'art. 1911 del codice dell'ordinamento militare, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Bari in favore della sede di Lecce o di altri TAR, la prescrizione delle differenze eventualmente dovute e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa. Ha inoltre rappresentato di avere riliquidato il beneficio in favore di alcuni ricorrenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha esaminato anche la questione della portata dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che l'INPS invocava per escludere il beneficio in caso di cessazione a domanda, e quella del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. L'eccezione relativa alla ripartizione tra sede di Bari e sezione staccata di Lecce è stata ritenuta tardiva perché non proposta nell'atto di costituzione o entro il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. È stata inoltre riconosciuta la competenza del TAR Puglia - Bari, poiché la controversia riguarda la riliquidazione del TFS di ex dipendenti, con effetti riferiti ai singoli beneficiari residenti nell'ambito territoriale del TAR, e non un rapporto di pubblico impiego ancora in corso. È stata respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto l'INPS non ha allegato e provato le date degli ordinativi di pagamento, dei prospetti di liquidazione o della loro trasmissione agli interessati, né la data dell'accredito, elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione. Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcuni ricorrenti, poiché la relativa documentazione era stata depositata tardivamente, senza interlocuzione con la difesa avversaria, e attestava soltanto la riliquidazione, non l'effettivo pagamento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riconosca i sei scatti stipendiali anche al personale collocato a riposo a domanda, quando siano presenti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell'ordinamento militare non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la reviviscenza è istituto eccezionale e, nel caso concreto, la disposizione limitativa deve ritenersi anch'essa abrogata. L'art. 1911 del codice dell'ordinamento militare, facendo salvo l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, conferma l'applicabilità del beneficio alle forze di polizia, comprese Polizia di Stato e Guardia di Finanza, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, ove ricorrano qualifiche equiparate. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non richiede il pagamento della contribuzione residua per il riconoscimento del beneficio sul TFS. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è qualificato dalla legge come termine decadenziale e il suo superamento non comporta la perdita definitiva del diritto. Il TAR ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti ai sei scatti ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e ha condannato l'INPS alla corresponsione delle somme aggiuntive spettanti. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta anche al personale cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ampliando e disciplinando il beneficio dei sei scatti stipendiali.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    Fa salvo, per le forze di polizia, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, confermandone l'applicazione al beneficio rilevante per il TFS.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della legge n. 231/1990; tale abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita né introduce, per il TFS, l'obbligo di pagamento della contribuzione residua.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al rapporto di lavoro pubblico in regime di diritto pubblico.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Fonda la giurisdizione esclusiva amministrativa nella materia del pubblico impiego non privatizzato, comprendente la controversia sul beneficio economico oggetto del giudizio.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o ... entro trenta giorni ...

    L'eccezione relativa alla competenza tra sede centrale e sezione staccata è soggetta a un termine di proposizione e, se tardiva, è inammissibile.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio della sede dell'autorità è integrato o sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente in un determinato ambito territoriale; per la riliquidazione del TFS rileva il territorio riferibile al singolo beneficiario.

  • art. 73 c.p.a.

    Le eccezioni e deduzioni formulate tardivamente con memoria depositata oltre i termini processuali non possono pregiudicare il diritto di difesa della controparte.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo previdenziale spettano gli interessi secondo il regime previsto, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute, escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, senza ulteriori limitazioni derivanti dalla causa della cessazione.
  • L'abrogazione di una disposizione modificativa non determina, di regola, la reviviscenza della disposizione originaria anteriormente sostituita; la reviviscenza è istituto eccezionale e non può essere utilizzata per reintrodurre una disciplina limitativa del beneficio in assenza di una chiara volontà normativa.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei scatti ai fini della base pensionabile, non modifica il diverso regime dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e non subordina il beneficio sul TFS al pagamento della contribuzione residua prevista per il trattamento pensionistico.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 è un termine procedurale od onere temporale, non un termine decadenziale: il suo mancato rispetto non comporta la perdita definitiva del diritto al beneficio in mancanza di un'espressa previsione di decadenza.
  • L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, deve essere specificamente allegata e provata dal debitore mediante l'indicazione degli atti e delle date rilevanti per la decorrenza; in materia di riliquidazione del TFS occorre provare, tra l'altro, la conoscibilità dell'erronea liquidazione da parte dell'interessato.
  • Per le controversie sulla riliquidazione del TFS di ex dipendenti pubblici, gli effetti della decisione sono riferiti ai singoli beneficiari; quando il rapporto di lavoro è cessato, non opera il foro speciale fondato sulla sede di servizio e la competenza territoriale può essere individuata in relazione alla residenza o all'ambito territoriale del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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