Cassazione Penale, Sentenza n. 46683/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal Gip per il reato previsto dall'art. 11 D.lgs. 74/2000. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione in rapporto al fumus commissi delicti: si contestava l'assenza di prova della consapevolezza e partecipazione dell'imputato nel progetto criminoso, riferendosi a dati di fatto (cessione del credito del 10/02/2015, assunzione successiva del Gambuti il 05/08/2015, cessione di quote societarie del 09/12/2016, atto di cessione del 29/06/2017) che, secondo la difesa, smentirebbero la sua responsabilità e renderebbero arbitraria la quantificazione del profitto come somma delle cessioni contestate; la difesa allegava anche un provvedimento della Corte d'appello di Napoli che avrebbe dichiarato l'inesistenza del credito oggetto di una cessione. (2) difetto di motivazione sul periculum in mora: si contestava che il tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza del pericolo di dissipazione degli attivi, limitandosi a richiamare l'ordinanza del Gip in modo assertivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: (i) il controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro è limitato a vizi di legge e a carenze motivazionali radicali; le critiche della difesa erano in gran parte rimaste confinate alla contestazione del merito e dell'interpretazione degli elementi probatori, aspetti non sindacabili in questa sede; (ii) il ricorrente non ha adempiuto all'onere allegativo richiesto in tema di misure cautelari reali (art. 324 c.p.p.): non ha provato l'esecuzione del decreto di sequestro né indicato i beni concretamente sottoposti a sequestro e la loro relazione con la richiesta di restituzione, rendendo il ricorso inammissibile; (iii) la motivazione del tribunale era ritenuta sufficiente sia in ordine al fumus (valutazione della partecipazione dell'imputato in qualità di procuratore e di uomo di fiducia del Malgieri, con dettagli argomentativi e riscontro indiziario) sia in ordine al periculum (valutazione della spregiudicatezza e del rischio di ulteriori atti distrattivi sulla base del compendio indiziario e di intercettazioni). Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 in via equitativa.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'intervento del tribunale del riesame avverso misure cautelari personali e reali; la Corte ricorda che il riesame è stato esperito ai sensi di questa norma
art. 11 D.lgs. 74/2000
norma sostanziale relativa al reato per cui è stato disposto il sequestro preventivo; indica la fattispecie di riferimento dell'accusa oggetto del provvedimento ablativo
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
motivo di ricorso per cassazione invocato dalla difesa in relazione alla presunta carenza di motivazione sul fumus; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità
art. 324 cod. proc. pen.
norma che impone all'interessato, ai fini dell'impugnazione del rigetto dell'istanza di restituzione, di allegare la prova dell'esecuzione del sequestro e indicare i beni; la Corte ha rilevato l'inadempimento di tale onere da parte del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina la condanna alle spese in Cassazione; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
richiamata per statuire che, non essendo il ricorso presentato in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, si procede comunque ad un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché ad altre sanzioni
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo la valutazione è limitata a vizi di legge e a carenze motivazionali radicali: critiche sul merito degli elementi indiziari sono inammissibili.
- Chi impugna un provvedimento di sequestro reale deve, a pena di inammissibilità, allegare e provare l'avvenuta esecuzione del sequestro e indicare specificamente i beni sottoposti a sequestro, la loro relazione con la richiesta e se il sequestro è avvenuto in via diretta o per equivalente (art. 324 c.p.p.).
- La carenza di motivazione deve essere tale da rendere del tutto mancante l'apparato argomentativo o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; mere obiezioni difensive o alternative interpretazioni dei fatti non bastano.
- Il periculum in mora può essere fondato su un compendio indiziario anche indiretto (es. intercettazioni, ruolo dialogico fra indagati, elementi che evidenziano spregiudicatezza) purché il giudice fornisca un minimo percorso logico che renda comprensibile la valutazione.
- La quantificazione del profitto del reato contestato deve essere motivata: contestazioni di metodo o di criterio di calcolo devono essere sollevate nei termini e con elementi probatori pertinenti, ma una censura di merito sulla valutazione economica non è idonea a fondare, di per sé, un vizio di motivazione in Cassazione.
- Quando la difesa produce successivi provvedimenti (es. decisioni di merito che affermano l'inesistenza di un credito), è necessario indicare come tali atti incidano concretamente sull'esecuzione del sequestro e sull'onere di allegazione per non incorrere in inammissibilità.
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