Sentenza n. 868/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter, n. -OMISSIS-resa inter partes, concernente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2014
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato in primo grado la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, deducendo la violazione degli artt. 12, 19, 21 e 27 del d.lgs. n. 69/2001, del d.m. n. 571/1993, dei criteri particolari di valutazione predeterminati dalla Commissione Superiore di avanzamento e, con motivi aggiunti, delle disposizioni del d.m. n. 266/2007, delle direttive sulla redazione della documentazione caratteristica e dei criteri per la valutazione dei colonnelli. Venivano denunciati eccesso di potere assoluto e relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In appello, l’ufficiale ha sostenuto che il TAR non avesse adeguatamente considerato la progressione di carriera, le valutazioni ricevute, le ricompense morali, il corso superiore frequentato e le differenze curriculari rispetto a un controinteressato promosso, contestando il punteggio attribuitogli e riproponendo le censure formulate con i motivi aggiunti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, ritenendo infondate entrambe le doglianze. È stata preliminarmente dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la contestazione relativa al richiamo del TAR ad altre controversie promosse da ufficiali parigrado, poiché tale richiamo aveva carattere meramente accessorio e non aveva inciso sulla decisione. Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio ha affermato che esso è configurabile solo in presenza di una carriera costantemente eccezionale, priva di flessioni o elementi attenuativi, tale da rendere macroscopicamente inadeguato il punteggio attribuito. Nel caso concreto, la documentazione caratteristica evidenziava giudizi non apicali in diversi periodi, numerose flessioni nelle voci interne delle schede valutative e l’assenza di aggettivazioni apicali per alcune capacità culturali e intellettuali; pertanto non emergeva una manifesta inadeguatezza del punteggio di 28,04/30. Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il giudice ha ribadito che la procedura di avanzamento a scelta non consente un confronto atomistico o a coppie tra singoli candidati, né la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Commissione. Il vizio può essere riconosciuto soltanto quando dal confronto emerga immediatamente una macroscopica disparità di criterio in situazioni analoghe o una palese irrazionalità nell’attribuzione dei punteggi. Le differenze valorizzate dall’appellante, concernenti encomi, incarichi, titoli, corso superiore e andamento temporale delle ricompense, non dimostravano una manifesta distorsione della valutazione. La Commissione dispone inoltre di ampia discrezionalità, particolarmente elevata per le promozioni ai gradi massimi della carriera militare. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 12, 19, 21 e 27 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69
La disciplina dell’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza fonda la promozione a scelta su una valutazione articolata nell’accertamento dell’idoneità al grado superiore e nell’attribuzione di un punto di merito, con formazione della graduatoria.
art. 21, comma 4, d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69
Le qualità morali, culturali e intellettuali e professionali, comprese le relative voci interne, rilevano nella valutazione dell’ufficiale; la presenza di flessioni o dell’assenza di giudizi apicali può escludere la configurabilità dell’eccesso di potere assoluto.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il dedotto difetto di motivazione non è stato ritenuto sussistente, poiché non sono emerse macroscopiche incoerenze o irrazionalità nella valutazione della Commissione.
d.m. 2 novembre 1993, n. 571
Le norme e i criteri ministeriali disciplinano le operazioni e i criteri di valutazione per l’avanzamento, senza eliminare la discrezionalità tecnica della Commissione.
d.m. 19 dicembre 2007, n. 266
Le disposizioni sulla documentazione caratteristica e sulla valutazione degli ufficiali sono state considerate nel quadro normativo dedotto, ma non è stata riscontrata una loro violazione rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, la promozione non deriva da una comparazione diretta tra candidati, ma da una valutazione articolata nell’accertamento dell’idoneità al grado superiore e nell’attribuzione individuale di un punto di merito, sulla cui base viene formata la graduatoria.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi della Commissione di avanzamento non può sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione e si limita alla verifica di macroscopiche incoerenze, irrazionalità o abnormità, soprattutto per le promozioni ai gradi massimi della carriera militare.
- L’eccesso di potere in senso assoluto nella valutazione dell’avanzamento è configurabile soltanto quando la documentazione di carriera evidenzi un livello costantemente eccezionale, privo di mende o flessioni, tale da rendere immediatamente e macroscopicamente inadeguato il punteggio attribuito.
- L’eccesso di potere in senso relativo non può essere dimostrato mediante un confronto atomistico o a coppie tra singoli candidati, né attraverso il mero calcolo comparativo di titoli, encomi o punteggi; occorre che emerga con immediatezza una difformità dei criteri valutativi in situazioni analoghe, tale da evidenziare una manifesta disparità di giudizio.
- L’importanza degli incarichi ricoperti non attribuisce automaticamente capacità o attitudini utili all’avanzamento, che devono essere accertate concretamente dalla Commissione nell’ambito della valutazione complessiva della carriera.
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