Cassazione Civile, Ordinanza n. 30856/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF ritenuta dal datore di lavoro su somme corrisposte alla cessazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di incentivo all'esodo e che, quindi, dovesse applicarsi l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR. In primo e secondo grado la domanda era stata accolta. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR e dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, sostenendo che il verbale di conciliazione richiamato dalla contribuente non integrasse un atto o accordo avente data certa idoneo a mantenere l'agevolazione dopo l'abrogazione della norma, e comunque che esso avesse natura transattiva e non fosse mera attuazione di un precedente protocollo sindacale-regionale. La doglianza riguardava quindi sia i presupposti temporali e documentali dell'agevolazione, sia la qualificazione giuridica delle somme erogate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'agevolazione prevista dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR era applicabile, dopo l'abrogazione, solo alle somme corrisposte per rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure, per rapporti cessati successivamente, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Nel caso concreto ha rilevato che l'accordo del 1997 tra Regione e parti sociali poteva essere rilevante e risultava dotato di data certa, ma che il successivo verbale di conciliazione non era meramente esecutivo di quell'accordo: dal testo emergeva piuttosto un pagamento di saldo nell'ambito di una definizione transattiva di una controversia, con conseguente esclusione del regime agevolato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimata.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini ... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto"
La disposizione agevolativa si applica agli incentivi all'esodo solo alle condizioni previste dalla norma e, dopo l'abrogazione, resta utilizzabile nei limiti temporali stabiliti dalla disciplina transitoria.
art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006
L'abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR non esclude l'applicazione della disciplina agevolativa per i rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 o per quelli successivi se le somme sono corrisposte in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
artt. 2702 e 2704 c.c.
La data certa dell'atto o accordo rileva come requisito probatorio per l'ultrattività del regime agevolato nei casi di cessazione del rapporto successiva al 4 luglio 2006.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384 c.p.c.
In presenza di un quadro fattuale già completo, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio.
art. 413 c.p.c.
La conciliazione in sede di controversia di lavoro ha natura transattiva; le somme corrisposte in tale ambito non sono automaticamente assimilabili a un mero incentivo all'esodo.
Massime di principio
- L'aliquota agevolata prevista per gli incentivi all'esodo si applica, dopo l'abrogazione della norma sostanziale, solo nei limiti della disciplina transitoria: rapporti cessati entro la data di abrogazione oppure somme corrisposte in esecuzione di atti o accordi con data certa anteriore.
- Chi chiede il rimborso dell'IRPEF trattenuta su somme qualificate come incentivo all'esodo deve provare sia la natura dell'erogazione sia la ricorrenza dei presupposti temporali e documentali richiesti dalla disciplina agevolativa.
- La mera esistenza di un accordo quadro o di un protocollo non basta: occorre verificare se il successivo verbale individuale sia davvero attuativo dell'accordo oppure abbia invece contenuto transattivo autonomo, nel qual caso le somme seguono il diverso regime fiscale previsto per la transazione.
- Una conciliazione che definisca una controversia o il solo quantum dovuto, e che sia strutturata come pagamento di un saldo, conserva natura transattiva e non può essere automaticamente ricondotta al piano di esodo agevolato.
- Quando il quadro probatorio è completo e la controversia riguarda solo la corretta qualificazione giuridica delle somme, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- In tema di agevolazioni fiscali sul trattamento di fine rapporto e sulle somme di cessazione del rapporto, la verifica della data certa e della riconducibilità dell'erogazione a un atto antecedente assume rilievo decisivo.
- Le somme erogate in dipendenza di un accordo conciliativo non sono agevolabili per il solo fatto che la cessazione del rapporto sia stata volontaria, potendo la lite riguardare anche soltanto il quantum dell'indennità.
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