Cassazione Penale, Ordinanza n. 09627/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione in relazione agli accertamenti effettuati dai Carabinieri su un autoveicolo nella sua disponibilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva, lamentando un'errata valutazione del compendio probatorio, la violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il mancato apprezzamento di prove contrarie decisive e l'insussistenza dell'elemento psicologico. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale per l'erronea sussistenza della ricettazione. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in termini di incauto acquisto ex art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché sostanzialmente reiterativi di censure già svolte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la questione di riqualificazione non risultava specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
richiamato come possibile diversa qualificazione del fatto, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non proposta come motivo di appello
art. 606, comma 3, c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che la censura non dedotta in appello è inammissibile in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione non illogica, poiché ciò integra una richiesta di rivalutazione del merito estranea al giudizio di cassazione.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva o della violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può tradursi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata ha affrontato specificamente gli elementi probatori e la censura non si confronta con la motivazione.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile in cassazione se la relativa questione non è stata previamente devoluta con l'appello, poiché opera il divieto di introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni non dedotte nei gradi di merito.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o alternativa rispetto alla ricostruzione del giudice di merito non è ammissibile in cassazione.
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