Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17989/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione del dolo richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare si contestava che la Corte di appello avesse desunto il dolo dalla sola posizione di garanzia dell'imputato e dalla consapevolezza che la sottrazione delle scritture avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio, senza indicare elementi idonei a provare il "dolo specifico" volto a recare pregiudizio ai creditori. La Corte di legittimità rileva che la sentenza impugnata ha confuso due fattispecie distinte previste dall'art. 216 l. fall.: l'occultamento/sottrazione (o omissione) delle scritture, che richiede dolo specifico di pregiudicare i creditori, e la fraudolenta tenuta delle scritture, che integra reato a dolo generico; inoltre, essendo contestata soltanto la bancarotta documentale, la motivazione doveva essere rafforzata e specifica sul dolo, non potendo operare il collegamento inferenziale con fatti di bancarotta patrimoniale non accertati nel giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La motivazione è che la pronuncia di secondo grado non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, avendo operato una commistione tra occultamento/omissione delle scritture e fraudolenta tenuta delle stesse senza indicare elementi probatori idonei a provare l'intento di danneggiare i creditori.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    La norma distingue tra occultamento/sottrazione (o omessa tenuta) delle scritture contabili, che costituisce bancarotta fraudolenta documentale e richiede dolo specifico volto a pregiudicare i creditori, e la fraudolenta tenuta di scritture, che è reato a dolo generico.

  • legge fallimentare, art. 216, comma 2

    Collegata alla medesima disposizione, delimita ulteriormente le ipotesi e le conseguenze delle condotte relative alle scritture contabili nell'ambito della bancarotta.

  • codice di procedura penale, art. 192 e art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiamate in relazione al vizio di motivazione e alla violazione di legge dedotta in cassazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia fornito motivazione sufficiente e adeguata sul punto centrale dell'esistenza del dolo specifico.

Massime di principio

  • In ipotesi di sola bancarotta fraudolenta documentale la Corte deve motivare specificamente e rafforzatamente l'esistenza del dolo volto a pregiudicare i creditori; non è sufficiente richiamare la qualità dell'imputato (es. amministratore) e la consapevolezza astratta della perdita delle scritture.
  • Occultamento, sottrazione o omessa tenuta delle scritture costituiscono fattispecie autonome che richiedono dolo specifico; la fraudolenta tenuta dei libri è reato a dolo generico e presuppone che i libri siano stati effettivamente rinvenuti ed esaminati.
  • Il dolo specifico può essere logicamente presunto solo se vi è anche accertamento di condotte patrimoniali fraudolente collegate (es. bancarotta patrimoniale); se tali fatti non sono stati accertati, il giudice non può operare il collegamento inferenziale per fondare la condanna per documentale.
  • Quando la contestazione è limitata alla bancarotta documentale il giudice di merito deve evitare commistioni concettuali e fornire chiari elementi di fatto dai quali si desuma l'intento di pregiudicare i creditori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.