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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1474

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1474 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Normativa europea32025R1474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1474 del Consiglio aggiorna il regime restrittivo dell’Unione nei confronti del Mali. A seguito di un riesame dell’elenco contenuto nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, il Consiglio dispone la soppressione della voce relativa a una persona fisica. Il regolamento ha natura meramente modificativa e produce effetti immediati, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 per sopprimere una persona dall’elenco delle misure restrittive relative al Mali.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi già elencati nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Mali. L’intervento normativo ha portata limitata all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio: in particolare, viene soppressa la voce relativa a una persona, con effetti in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Non contiene ulteriori esclusioni o deroghe.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1474 del Consiglio: soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio relativo al Mali

Il regolamento interviene sul regime restrittivo dell’Unione adottato in considerazione della situazione in Mali. La finalità è limitata all’aggiornamento dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, a seguito di un riesame dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2017/1770 costituisce la base del quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Mali. I considerando richiamano inoltre il successivo rafforzamento del quadro restrittivo introdotto dal regolamento (UE) 2021/2201, adottato per dare attuazione alla decisione (PESC) 2021/2208, che ha previsto ulteriori misure nei confronti di soggetti responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, oppure che ostacolano il completamento della transizione politica.

Modifica dell’allegato I bis

A seguito del riesame periodico dell’elenco contenuto nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, il Consiglio ha ritenuto opportuno eliminare una voce dall’elenco. L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che sopprime la voce n. 3 relativa a "MAÏGA, Choguel". Si tratta quindi di una modifica puntuale del perimetro soggettivo delle misure restrittive, senza intervenire sulla struttura generale del regime.

Effetti giuridici e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori, l’effetto pratico consiste nell’aggiornamento immediato delle liste di compliance e delle verifiche sanzionatorie relative al Mali.

Rilevanza operativa

Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto sul piano della due diligence sanzionatoria e dei controlli interni: l’eliminazione di un nominativo dall’allegato I bis comporta la necessità di adeguare tempestivamente screening, procedure di congelamento e verifiche su controparti, beneficiari effettivi e soggetti collegati, limitatamente al perimetro del regime Mali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1770.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1474. In concreto, viene soppressa la voce n. 3 relativa a Choguel MAÏGA dall’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Riesame dell’elenco e base giuridica

Nei considerando si precisa che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 e ha ritenuto opportuno cancellare una voce. Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1770.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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