Cassazione Penale, Sentenza n. 27038/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo a carico di Sofio. Il P.M. sostiene che il fatto non era riconducibile alla sola dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) ma integra la truffa aggravata (art. 640, comma 2) per le modalità fraudolente: creazione di falsi profili CAF e sedi, procacciamento di contribuenti compiacenti, raccolta di dati e credenziali, indicazioni fraudolente di IBAN e ripartizione di profitti all'organizzazione; inoltre rileva che il profitto complessivo dell'associazione supererebbe la soglia di punibilità (ricorrendo quindi la fattispecie tributaria punibile) e che il Tribunale ha errato nel ritenere assente il pericolo di dispersione delle somme sequestrate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del Tribunale del riesame: le condotte descritte rientrano nel quadro della normativa speciale tributaria e, nel caso concreto, nella fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità (importo personale percepito pari a € 2.061,60). La Corte ha richiamato il principio di specialità sancito dalle Sezioni Unite (Giordano, Sez. U. n. 1235/2010): la frode fiscale si esaurisce nella normativa tributaria e non può essere ricondotta alla truffa aggravata salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. Gli elementi organizzativi richiamati dal P.M. possono attestare un'articolazione professionale dell'attività ma non sono idonei, di per sé, a configurare la truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate né a dimostrare il fumus per il sequestro. Perciò l'ordinanza impugnata è stata confermata e il sequestro annullato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2
Richiede artifici e raggiri idonei a conseguire un ingiusto profitto; non può essere utilizzata per ricoprire condotte che rientrano nella normativa tributaria speciale, salvo che la condotta produca un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
Sanziona l'indicazione di elementi attivi o passivi inesistenti nella dichiarazione dei redditi; l'applicabilità è condizionata al superamento della soglia di punibilità prevista dal decreto (nel caso non superata per l'importo riferibile al Sofio). La norma è generalmente speciale rispetto alla truffa.
Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Principio di specialità: la repressione della frode fiscale è disciplinata dalla normativa tributaria speciale che esaurisce la pretesa punitiva; non è lecito recuperare la fattispecie comune di truffa contro lo Stato per fatti di evasione fiscale, salvo che vi sia un profitto ulteriore diverso dall'evasione.
art. 6 d.lgs. 74/2000 (tentativo)
Esclude la punibilità a titolo di tentativo per le fattispecie commissive della normativa tributaria, a supporto della scelta di concentrare la rilevanza penale sulla dichiarazione annuale (argomento sistematico usato dalla Corte per confermare la specialità).
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato)
Fattispecie menzionata dal P.G. come confronto: punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, ma la Corte non l'ha ritenuta applicabile al caso concreto, dovendosi distinguere tra indebita erogazione pubblica e vantaggio fiscale conseguente a dichiarazione infedele.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Richiamato per escludere che la soglia di punibilità del reato tributario possa essere 'anticipata' mediante qualificazioni come tentativo o ricorso a fattispecie comuni; conforta la disciplina di specialità.
Massime di principio
- Quando la condotta consiste nella indicazione di elementi attivi/passivi inesistenti nella dichiarazione dei redditi, la qualificazione primaria è tributaria (d.lgs. 74/2000). La truffa aggravata può rilevare solo se dalla condotta deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. erogazioni pubbliche ottenute mediante artifici).
- La sussistenza di modalità organizzative (falsi CAF, raccolta massiva di dati, IBAN fittizi, procacciamento di contribuenti) può dimostrare un'organizzazione criminale o associazione, ma non trasforma automaticamente il fatto fiscale in truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: è necessario provare il nesso causale tra artifici e ottenimento di un profitto diverso dall'evasione.
- La soglia di punibilità prevista dal d.lgs. 74/2000 è cruciale: se l'importo riferibile al singolo soggetto non la supera, la fattispecie tributaria può essere non punibile e non è possibile 'recuperare' la responsabilità con la truffa comune.
- In materia di misure cautelari reali (sequestro finalizzato alla confisca) occorre dimostrare sia il fumus del reato che il periculum in mora. Se manca il fumus (ad es. qualificazione giuridica assorbita dalla normativa tributaria non punibile), viene meno la base per il sequestro; per provare il pericolo di dispersione è utile quantificare l'illecito profitto individuale e collegarlo a elementi concreti di dispersione o disponibilità patrimoniale.
- Per l'azione del P.M.: se si contesta la truffa oltre al reato tributario, è necessario raccogliere prove dirette che l'artificio ha determinato un profitto diverso dall'evasione (pagamenti o erogazioni pubbliche), nonché documentazione che colleghi materialmente il singolo indagato al profitto complessivo dell'associazione.
- Per la difesa: evidenziare l'importo personale effettivamente percepito, la natura delle somme (vantaggio fiscale) e l'applicazione del principio di specialità può essere decisivo per ottenere il rigetto di sequestri e la non configurabilità della truffa.
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