Cassazione Penale, Sentenza n. 22565/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) discrepanza tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena pecuniaria dopo il riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza (la Corte d'appello ha disposto Euro 12.400 mentre la difesa contestava che la somma dovesse essere Euro 1.400, essendo l'originaria multa 1.200 e l'aumento in continuazione 200); 2) vizio sulla procedibilità del delitto di lesioni (capo b) per presunta assenza di querela, giacché risultava solo un verbale di ricezione di denuncia orale); 3) mancata diminuzione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato la discrasia fra motivazione e dispositivo e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena pecuniaria, rideterminando la multa in Euro 1.400,00. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, ritenendo valida la querela contenuta nel verbale (la denunciante aveva dichiarato e sottoscritto "per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili..."). Ha inoltre dichiarato generico e manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che l'esclusione dell'aggravante teleologica non avrebbe prodotto ulteriore beneficio a causa della recidiva specifica e del bilanciamento operato dai giudici di merito. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
L'aggravante teleologica è stata esclusa dal giudice di merito; tuttavia la sua esclusione non comporta automaticamente una riduzione della pena se sussistono altre circostanze (es. recidiva) che, per il bilanciamento effettuato, impediscono un vantaggio ulteriore al condannato.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza richiamata in relazione alla possibilità di consultazione degli atti per valutare la sussistenza del vizio dedotto; usata per motivare la verifica della validità della querela contenuta nel verbale di ricezione della denuncia orale.
Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021 (Grava)
Richiamata a supporto del principio secondo cui l'esclusione di una specifica aggravante non sempre comporta automatica riduzione di pena se il giudice ha già operato un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (regime di equivalenza).
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)
Ulteriore giurisprudenza citata a conferma dell'orientamento sul bilanciamento delle circostanze e sui limiti del beneficio derivante dall'esclusione di una aggravante.
Massime di principio
- Se vi è una discrepanza tra la motivazione e il dispositivo (in particolare numerica, come il calcolo della multa), il vizio può determinare l'annullamento senza rinvio e la rettifica diretta dell'elemento errato quando la correzione sia immediatamente determinabile.
- Un verbale intitolato "ricezione denuncia orale" può costituire una querela valida se nel corpo dell'atto la denunciante dichiara espressamente e sottoscrive di "sporgere formale denuncia/querela": la forma e l'intestazione non precludono la procedibilità se la volontà di querelare è chiaramente manifestata.
- L'esclusione di un'aggravante (es. nesso teleologico) non comporta automaticamente una diminuzione della pena: il giudice di merito può aver già effettuato il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (regime di equivalenza) e la recidiva o altre circostanze possono annullare l'effetto favorevole dell'esclusione.
- I motivi generici e non confrontati con la motivazione dei giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili: i ricorsi devono indicare specifici punti di doglianza e censure precise rispetto al ragionamento motivazionale.
- Nel calcolare le conseguenze economiche di una continuazione tra sentenze, è essenziale verificare la somma aritmetica delle pene pecuniarie indicate nelle decisioni precedenti e nei provvedimenti di continuazione, perché errori di trascrizione o di calcolo sono censurabili in cassazione.
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