Ordinanza n. 4627/2026 - Roma, Sezione 5B
Istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a.; Domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero e ha ritenuto che, per effetto di tale rinuncia, fosse venuto meno l'interesse alla decisione sull'istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. relativa all'inerzia del commissario ad acta. Il giudizio è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non risultano statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del termine assegnato al commissario ad acta nominato con sentenza del TAR per il riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'istanza ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a., deducendo l'inutile decorso del termine assegnato al commissario ad acta nominato con una precedente sentenza del TAR, nell'ambito della domanda di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento su posto di sostegno. Successivamente, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo, presentata per conseguire l'iscrizione a percorsi formativi previsti dalla normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
Consente la tutela giurisdizionale collegata all'inerzia nell'esecuzione dell'attività commissariale; nel caso concreto, l'istanza è stata dichiarata improcedibile per il venir meno dell'interesse alla decisione.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea; il provvedimento richiama la domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali richiamata nel provvedimento.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede i percorsi formativi ai quali il riconoscimento del titolo estero era funzionale; il ricorrente ha rinunciato alla relativa istanza amministrativa.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza amministrativa presupposta fa venir meno l'interesse alla decisione sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a. per contestare l'inerzia del commissario ad acta incaricato di provvedere su quella stessa domanda.
- Quando, nelle more del giudizio, sopravviene una circostanza che elimina l'utilità concreta della pronuncia richiesta, l'istanza deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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