Sentenza n. 1162/2026 - Napoli, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'esatta ottemperanza della sentenza del TAR Campania- Napoli, n. 3823/2022, pubblicata il 6.6.2022, divenuta cosa giudicata, Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’8\07\2024: per la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3° lett. b) c.p.a., previa adozione di idonee misure cautelari, della disposizione dirigenziale n. 102/A/2023 del 18.8.2023, adottata dal Comune di Napoli con la quale è stato ingiunto alla sig.ra Maria Giovanna Scalzone il ripristino delle opere abusive eseguite nell’edificio condominiale di Via Partenope 5, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\01\2025: per l’annullamento, se e per quanto occorra, a) della nota dell’ufficio Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia n. 333602, del 23.10.2024, atti del già pendente ricorso, indicato in epigrafe, con la quale si comunica che l’istanza di accertamento di conformità, di cui alla pratica edilizia n. 2973/2023, presentata dalla sig.ra Maria Giovanna Scalzone, è stata valutata favorevolmente dall’ufficio; b) ove esistente, del provvedimento, di data, estremi e contenuto sconosciuto, ove diverso dall’atto sub a), con cui “è stata valutata favorevolmente” l’istanza di accertamento di conformità di cui alla pratica edilizia n. 2973/2023; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nel ricorso R.G. n. 5200/2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25\07\2025: per la declaratoria di nullità ex art. 114 comma 3° lett. b) c.p.a. perché adottati in violazione ovvero elusione della sentenza n. 3823/2022 e comunque per l’annullamento: a) della Disposizione Dirigenziale n. 346 del 1.04.2025 dell’ufficio Area Urbanistica - Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli – depositata dalla difesa della sig.ra Scalzone nel presente giudizio in data 28.5.2025, con la quale, previo riconoscimento dell’accertamento di conformità, è stato rilasciato, in favore della sig.ra Scalzone e con riferimento all’immobile sito al piano terra dell’edificio condominiale di Via Partenope 5, il permesso di costruire in sanatoria in relazione agli interventi edilizi dalla stessa eseguiti; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; ovvero, in via subordinata, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento dei medesimi provvedimenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28/01/2026: per la declaratoria di nullità e per l’annullamento dei provvedimenti. già impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 25.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: in ottemperanza, la sentenza TAR Campania n. 3823/2022; con motivi aggiunti, l’ingiunzione di ripristino delle opere abusive, la comunicazione di valutazione favorevole dell’istanza di accertamento di conformità e il permesso di costruire in sanatoria n. 346/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha chiesto l’esatta esecuzione della sentenza n. 3823/2022, con la quale il TAR aveva dichiarato illegittimo il silenzio del Comune sulla diffida volta a ottenere interventi repressivi rispetto alla trasformazione di due finestre della facciata condominiale in accessi direttamente prospicienti sulla pubblica via. Il Comune, in esecuzione della sentenza, aveva annullato la CILA presentata dalla controinteressata e successivamente ingiunto il ripristino delle opere. Il condominio ha impugnato tale ingiunzione deducendo violazione ed elusione del giudicato e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che l’atto non avesse adeguatamente richiamato il contrasto delle opere con la disciplina urbanistica e il difetto di consenso condominiale. Ha poi impugnato la nota con cui l’ufficio aveva comunicato la valutazione favorevole dell’istanza di accertamento di conformità e il successivo permesso di costruire in sanatoria n. 346/2025, deducendo violazione ed elusione del giudicato, difetto di legittimazione della proprietaria a intervenire su parti comuni senza il consenso del condominio, falsità o erroneità delle dichiarazioni rese nell’istanza, contraddittorietà rispetto all’annullamento della CILA, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, il condominio ha contestato la qualificazione degli interventi come mero ripristino di aperture preesistenti e della simmetria della facciata, rilevando che le opere avevano modificato la facciata comune e comportato la rimozione di bocche di lupo a servizio degli scantinati condominiali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per ottemperanza, rilevando che il Comune aveva dato esecuzione alla sentenza n. 3823/2022 mediante l’annullamento della CILA e l’ingiunzione di ripristino. Ha respinto i motivi aggiunti contro l’ingiunzione, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo al provvedimento di annullamento della CILA, nel quale erano state esplicitate le criticità urbanistiche ed edilizie e la mancata produzione della documentazione attestante il consenso degli aventi titolo. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro la nota del 23 ottobre 2024, perché diretti contro un atto endoprocedimentale e meramente istruttorio, non lesivo in quanto privo di contenuto provvedimentale finale. Ha invece accolto i motivi aggiunti contro il permesso di costruire in sanatoria n. 346/2025 e gli ulteriori motivi aggiunti, annullando tale atto. Il Comune, dopo avere annullato la CILA sulla base di una valutazione articolata della documentazione e del contrasto delle opere con la disciplina urbanistica e con il regolamento edilizio, aveva successivamente ritenuto gli stessi elementi favorevoli alla sanatoria senza spiegare il mutamento di valutazione. La nuova determinazione aveva inoltre erroneamente ritenuto irrilevante il consenso condominiale, qualificando le opere come ripristino di aperture preesistenti e della simmetria della facciata. Secondo il TAR, la facciata è parte comune e gli interventi che ne modificano sensibilmente l’aspetto, non riconducibili all’uso normale della cosa comune, richiedono il previo consenso dei comproprietari. L’amministrazione era quindi tenuta a svolgere una specifica istruttoria sull’esistenza di tale consenso. Il permesso in sanatoria è stato ritenuto illegittimo per contraddittorietà, insufficienza dell’istruttoria e motivazione non convincente, anche in rapporto al precedente annullamento della CILA, mai impugnato né rimosso in autotutela. Il Comune è stato condannato alle spese in favore del condominio per euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese tra condominio e controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente di chiedere la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato risultava già eseguito.
art. 11 d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento alla legittimazione del richiedente al rilascio del titolo edilizio e alla necessità di verificare la disponibilità giuridica dell’immobile o il consenso degli altri titolari quando l’intervento incide su parti comuni.
art. 22 del Regolamento edilizio del Comune di Napoli
Impone la produzione della documentazione relativa al consenso degli altri aventi titolo per interventi incidenti su parti comuni; il Comune aveva richiamato tale disposizione nell’annullamento della CILA, ma l’aveva disattesa nel rilascio della sanatoria.
art. 1102 c.c.
È richiamato per delimitare l’uso individuale delle parti comuni; la modifica della facciata e la rimozione delle bocche di lupo non sono state ritenute riconducibili al normale uso della cosa comune senza consenso degli altri comproprietari.
art. 86, commi 4 e 10, della Variante generale al P.R.G. del Comune di Napoli
Costituiva la disciplina urbanistica rispetto alla quale il Comune aveva ritenuto non coerenti gli interventi oggetto della CILA; il successivo permesso in sanatoria non ha spiegato adeguatamente il superamento di tale precedente valutazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è inammissibile quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riesame e abbia dato concreta esecuzione all’ordine conformativo contenuto nella sentenza, anche se il ricorrente contesta il merito o l’adeguatezza degli atti successivi mediante autonome censure.
- È ammissibile la motivazione per relationem dell’ingiunzione edilizia quando l’atto richiama espressamente un precedente provvedimento amministrativo, non rimosso, che contiene in modo puntuale le ragioni urbanistiche ed edilizie dell’illegittimità dell’intervento.
- La comunicazione con cui l’amministrazione informa l’interessato della valutazione favorevole di un’istanza edilizia, senza adottare il provvedimento finale, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per carenza di lesività immediata.
- Il rilascio di un nuovo titolo edilizio, fondato su una valutazione diametralmente opposta rispetto a un precedente provvedimento amministrativo non impugnato né rimosso in autotutela, richiede una motivazione e un’istruttoria particolarmente puntuali sulle ragioni del mutamento valutativo; il mero richiamo agli stessi elementi già esaminati non è sufficiente.
- Gli interventi edilizi che modificano la facciata di un edificio condominiale incidono su una parte comune e richiedono il previo consenso degli altri comproprietari quando non siano riconducibili al normale uso della cosa comune, anche se l’interessato li qualifica come ripristino di aperture preesistenti o li ritiene privi di rilevanza estetica.
- L’autorità amministrativa deve accertare specificamente l’esistenza del consenso condominiale prima di rilasciare o sanare un titolo edilizio relativo a opere incidenti sulla facciata e su ulteriori elementi comuni dell’edificio.
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