Sentenza n. 10302/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, recante «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216» e dei relativi allegati A, B e C; - di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello predetto ivi inclusele deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 - 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ed in particolare delle delibere: a) D.G. n. 2188 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Bari; b) D.G. n. 1586 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Barletta-Andria-Trani; c) D.G. n. 2848 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Brindisi; d) Delibera C.S. n. 680 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Foggia; e) C.S. n. 392 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Lecce; f) D.G. n. 2501 del 14 novembre 2022 dell'ASL di Taranto; g) C.S. n. 596 del 14 novembre 2022 dell’Azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti di Foggia; h) D.G. n. 1148 del 14 novembre 2022 dell’Azienda ospedaliero universitaria policlinico di Bari; i) D.G. n. 565 del 14 novembre 2022 dell'IRCCS De Bellis; l) D.G. n. 619 del 14 novembre 2022 dell'Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente a oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso a quelli impugnati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 2 maggio 2023: per l'annullamento, - della Determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023, notificata via PEC alla scrivente il 10 febbraio 2023, della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, recante «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto» e dei relativi allegati A, B e C; - di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel predetto provvedimento ivi incluse, in particolare, le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e relativi allegati (ASL Brindisi, Delibera D.G. n. 225 del 2 febbraio 2023 e ASL Lecce, Delibera C.S. n. 34 del 3 febbraio 2023); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione procedente aveva annullato l'atto impugnato e che, pertanto, era venuto meno l'oggetto sostanziale della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché successivo ricalcolo regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e all'attribuzione a suo carico degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Il testo non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione procedente aveva annullato l'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriori effetti decisori.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla l'atto impugnato e viene meno l'oggetto sostanziale della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non implica, sulla base della decisione, una pronuncia di merito sulla legittimità originaria degli atti impugnati né sul risarcimento richiesto.
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