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Sentenza

Sentenza n. 1749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11289/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 11289/2023, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità operativa di base maggiorata e delle indennità supplementari conseguenti alla nomina a istruttore di specialità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni datoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo erroneità, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995, degli artt. 1372 e 1374 c.c., disparità di trattamento e violazione del divieto di reformatio in pejus. In primo luogo hanno sostenuto che il precedente del Consiglio di Stato richiamato dal TAR fosse stato annullato in sede di revocazione e non potesse quindi fondare la decisione. In secondo luogo hanno affermato che gli accordi transattivi stipulati con le amministrazioni avessero riconosciuto in via generale il meccanismo di trascinamento sulle indennità operative, senza limitarlo a una specifica indennità, sicché tale meccanismo avrebbe dovuto applicarsi anche all'indennità supplementare di istruttore di volo percepita dopo la nomina a istruttore di specialità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura relativa al precedente giurisprudenziale annullato in revocazione, osservando che l'annullamento era dipeso esclusivamente da un vizio processuale relativo alla mancata notificazione dell'appello e alla conseguente instaurazione del contraddittorio, senza incidere sulla possibilità di richiamare, in altri giudizi, la motivazione giuridica contenuta nella pronuncia annullata. Nel merito, il Collegio ha escluso che gli accordi transattivi potessero derogare all'assetto normativo risultante dall'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 e dalle ulteriori disposizioni richiamate. La maggiorazione dell'indennità operativa di base ha funzione perequativa e mira a compensare la riduzione reddituale del dipendente che cessi da servizi speciali e passi a un'attività meno operativa, non a incrementare l'indennità speciale spettante per la nuova posizione né a consentire il cumulo tra trattamenti. Il dipendente che cambia impiego deve optare tra l'indennità speciale della nuova posizione e, se più favorevole, l'indennità operativa di base maggiorata; le maggiorazioni spettano esclusivamente a chi percepisce la sola indennità operativa di base. Poiché gli appellanti, divenuti istruttori di specialità, percepivano un'indennità supplementare di istruttore di volo superiore anche all'indennità precedentemente maggiorata, l'amministrazione aveva correttamente cessato di applicare il trascinamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995

    La maggiorazione dell'indennità operativa di base ha funzione perequativa e compensativa per il passaggio a un'attività meno operativa; non si applica all'indennità speciale della nuova posizione e non è cumulabile con essa.

  • art. 2 l. 78/1983

    Prevede l'indennità operativa di base oggetto della domanda degli appellanti.

  • art. 13 l. 78/1983

    Prevede l'indennità supplementare collegata alla posizione di istruttore di volo.

  • art. 17 l. 78/1983

    Il divieto di cumulo contribuisce a escludere la cumulabilità tra i diversi trattamenti indennitari.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 255/1999

    In caso di cambiamento della condizione di impiego, consente l'opzione tra l'indennità speciale della nuova posizione e l'indennità operativa di base maggiorata, quando quest'ultima sia più favorevole.

  • art. 3, comma 72, l. 350/2003

    Interpreta autenticamente l'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995, stabilendo che le maggiorazioni spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base.

  • artt. 1372 e 1374 c.c.

    Gli accordi transattivi vincolano le parti, ma non possono essere interpretati nel senso di derogare all'assetto normativo imperativo in materia di trattamenti indennitari.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese in presenza della peculiarità della fattispecie.

Massime di principio

  • La maggiorazione dell'indennità operativa di base prevista dall'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 ha natura perequativa e mira ad attenuare la perdita economica subita dal dipendente che cessi da un servizio speciale e passi a un'attività meno operativa; non costituisce una maggiorazione generalizzata dell'indennità speciale spettante nella nuova posizione.
  • In caso di cambiamento della condizione di impiego, il dipendente deve scegliere tra l'indennità speciale propria della nuova posizione e, se più favorevole, l'indennità operativa di base maggiorata; è escluso il cumulo tra i due trattamenti.
  • Le maggiorazioni previste dall'art. 5, comma 2, d.P.R. 394/1995 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base e non incidono sulla determinazione dell'indennità speciale spettante al personale ancora impiegato in attività di aeronavigazione o assimilate.
  • Un accordo transattivo relativo al riconoscimento del meccanismo di trascinamento non può essere interpretato, in assenza di un'espressa e legittima deroga, come fonte di un trattamento cumulativo contrario alla disciplina normativa dei trattamenti indennitari.
  • L'annullamento di una sentenza in sede di revocazione per un vizio processuale relativo alla notificazione dell'impugnazione e all'instaurazione del contraddittorio non impedisce al giudice, in un diverso giudizio, di condividere la motivazione giuridica contenuta nella pronuncia annullata, quando essa sia sorretta anche da altri precedenti conformi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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