Cassazione Penale, Sentenza n. 32820/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, individuato dai giudici di merito quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Il ricorrente contestava, anzitutto, la ricostruzione del proprio ruolo di amministratore di fatto, ritenendo non univoci gli elementi valorizzati: testimonianze, attribuzione di un assegno di 50.000 euro, continuità aziendale tra la società fallita e una nuova società riconducibile alla famiglia, nonché trasferimento di macchinari e altri beni. Deduceva inoltre travisamento della prova riguardo al protesto notarile dell'assegno, alla sottoscrizione del titolo, alla cessione delle quote e al ruolo di altro soggetto quale amministratore della società. Lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una consulenza grafologica, l'assenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante e dell'attenuante prevista dalla legge fallimentare. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi motivi mirassero a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che ricorreva una doppia conforme e che non erano state dedotte le eccezioni idonee a superare i limiti posti al travisamento della prova. Quanto al merito, ha ritenuto logicamente motivata la conclusione circa il ruolo di amministratore di fatto, desunto dalla gestione organizzativa e commerciale della società, dalla posizione di dominus e dalla continuità con la nuova impresa. Ha giudicato non decisiva la questione relativa alla firma dell'assegno, poiché le altre risultanze confermavano tale ruolo e la mancata disponibilità o destinazione dei beni sociali. Ha ritenuto adeguatamente motivata anche la sussistenza del dolo nella bancarotta documentale, in relazione alla condotta distrattiva e all'interesse a impedire la ricostruzione delle operazioni gestionali. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati dichiarati inammissibili perché non erano stati specificamente proposti nei motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in 3.686 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), l. fall.
bancarotta fraudolenta documentale
La norma comprende, tra le altre, l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili quando la condotta è sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; la fraudolenta tenuta delle scritture costituisce fattispecie distinta, caratterizzata dal dolo generico.
art. 219, comma 2, l. fall.
Richiamato quale aggravante oggetto della richiesta difensiva di bilanciamento con le attenuanti.
art. 219, comma 3, l. fall.
Richiamato quale attenuante invocata dalla difesa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del fatto e delle prove; il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, salvo il travisamento della prova nei rigorosi limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta con i motivi di appello, anche quando in appello sia stata formulata soltanto genericamente e venga specificata per la prima volta in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova o diversa valutazione delle prove e dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; il controllo resta limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione, nei limiti del vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- In presenza di una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile soltanto in ipotesi eccezionali, tra cui l'omesso esame di temi probatori decisivi ritualmente devoluti, l'introduzione in appello di dati probatori nuovi o un travisamento macroscopico e manifesto comune a entrambe le decisioni di merito.
- L'amministratore di fatto di una società fallita è gravato dall'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto e risponde penalmente delle condotte a lui imputabili quando ricorrano gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
- Il mancato rinvenimento, al momento del fallimento, di beni o valori societari può costituire presunzione della loro dolosa distrazione, purché sia previamente accertata la disponibilità dei beni da parte dell'imputato.
- L'omessa tenuta della contabilità integra bancarotta fraudolenta documentale, anziché bancarotta semplice, quando sia sorretta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto, anche senza la prova di un effettivo pregiudizio arrecato al ceto creditorio.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, la scomparsa o l'irregolare tenuta delle scritture costituisce l'elemento oggettivo del reato e non dimostra, da sola, il dolo specifico, che deve essere desunto da ulteriori circostanze idonee a evidenziare la finalità di pregiudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto.
- L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non impone una risposta analitica a ogni singola deduzione difensiva, quando la motivazione esponga le ragioni della decisione e dimostri di avere considerato i fatti decisivi, potendo anche richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
- Sono inammissibili in cassazione i motivi relativi a questioni non specificamente devolute con l'appello, comprese le doglianze sul trattamento sanzionatorio formulate solo genericamente nei motivi di gravame e sviluppate per la prima volta in sede di legittimità.
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