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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24215 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudicato relativo al rimborso d'imposta - Giudizio di ottemperanza - Pretesa degli accessori - Debenza - Limiti - Disciplina speciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti, dopo aver ottenuto in via definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate, hanno promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo, oltre alla restituzione del capitale, interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data originaria dei versamenti. La CTR aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione dalla data della richiesta di rimborso. In Cassazione, i contribuenti hanno sostenuto che tali accessori avrebbero dovuto decorrere dalla data dei versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudizio di ottemperanza non può attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dal giudicato e che, per i rimborsi di imposte indirette, si applica la disciplina speciale degli artt. 1 e 5 della legge n. 29 del 1961. Gli interessi spettano quindi dalla data della domanda di rimborso, non dalla data del versamento, e sono dovuti nella misura prevista dalla legge speciale. La rivalutazione monetaria quale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. non è normalmente riconoscibile, ma la questione è rimasta ferma perché l'Agenzia delle Entrate non aveva proposto ricorso incidentale. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 5

    Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari, e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

    La disciplina speciale stabilisce sia la decorrenza sia la misura degli interessi sui rimborsi tributari, escludendo il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 7

    Il collegio adotta i provvedimenti necessari per l'ottemperanza, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.

    Il giudice dell'ottemperanza può precisare e rendere effettivo il contenuto del giudicato, considerando anche la motivazione, ma non può ampliare l'oggetto della decisione attribuendo diritti non riconosciuti.

  • Codice civile, art. 1224, comma 2

    Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

    La disposizione sul maggior danno da ritardo non si applica ai rimborsi di imposte disciplinati dalla legge n. 29 del 1961, in ragione del carattere speciale di quest'ultima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nel giudicato e non può riconoscere pretese nuove o più ampie.
  • Per i rimborsi di imposte indirette soggetti alla legge n. 29 del 1961, gli interessi decorrono dalla presentazione della domanda di rimborso, non dal versamento dell'imposta.
  • La misura degli interessi è quella prevista dalla disciplina speciale applicabile; non è normalmente possibile aggiungere la rivalutazione monetaria come maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • La domanda di rimborso e la relativa decorrenza degli interessi devono essere adeguatamente documentate, poiché la data della richiesta costituisce il riferimento temporale determinante.
  • Una statuizione sfavorevole non contestata con impugnazione incidentale può rimanere ferma nel caso concreto, senza costituire necessariamente il principio generale applicabile a ogni controversia.

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