Sentenza n. 323/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 1433 del 21.01.2021 con cui il dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di condono edilizio n. 6676 dell'01.04.1986 presentata dal sig. Levante Vincenzo in relazione all'immobile sito in Casalabate, Marina di Squinzano, alla via Remora; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'istanza di condono edilizio relativa a un immobile abusivo destinato a civile abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e promissario acquirente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985. Hanno dedotto, in un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, degli artt. 35 l. 47/1985 e dell'art. 51 l.r. n. 56/1980, nonché difetto di istruttoria e motivazione, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento ed eccesso di potere. In particolare, hanno contestato che il Comune non avesse inviato il preavviso di rigetto e hanno sostenuto che l'amministrazione non avesse valutato la documentazione comprovante il completamento al rustico dell'edificio già nel 1980, tra cui un verbale di sopralluogo del 1983. Hanno inoltre dedotto che il vincolo paesaggistico relativo alla fascia costiera non fosse ostativo, poiché l'edificio sarebbe stato realizzato prima dell'imposizione del vincolo, sarebbe situato oltre i 300 metri dalla costa e ricadrebbe nell'esenzione prevista dall'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il diniego impugnato fosse meramente confermativo di un precedente diniego del Comune di Lecce, nonché il difetto di legittimazione del promissario acquirente per mancata produzione di un preliminare trascritto. Nel merito ha sostenuto l'assenza di prova della data di edificazione e la rilevanza ostativa del vincolo paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Il diniego del 2021 non è stato qualificato come atto meramente confermativo, perché il Comune di Squinzano non si è limitato a richiamare il precedente diniego del Comune di Lecce, ma ha svolto una valutazione autonoma dell'istanza; ciò rende l'atto direttamente impugnabile. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione del promissario acquirente, poiché egli aveva partecipato al procedimento ed era espressamente indicato tra i destinatari del provvedimento impugnato. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune ha fondato il diniego sulla mancata prova dell'esatta data di edificazione e sull'asserita efficacia ostativa del vincolo paesaggistico, ma non ha dato conto dell'esame degli elementi istruttori decisivi prodotti dai ricorrenti: il verbale di sopralluogo del 1983, attestante l'esistenza di un edificio completato al rustico, la dichiarazione relativa all'immobile confinante e la perizia tecnica sulla collocazione dell'edificio oltre la fascia dei 300 metri dal mare. La motivazione è stata quindi ritenuta generica e apodittica. Il Comune non ha neppure valutato il precedente diniego del Comune di Lecce, con conseguente ulteriore difetto di istruttoria e motivazione e impossibilità di ricondurre l'atto all'esercizio di autotutela, anche nella forma della conferma impropria. Il diniego è stato annullato, con salvezza del potere-dovere dell'amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la sentenza accoglie tuttavia il ricorso sulla base del difetto di istruttoria e motivazione, senza decidere espressamente tale censura.
art. 31, commi 1 e 3, l. 47/1985
Il completamento al rustico dell'immobile costituisce elemento rilevante per verificare l'operatività della sanatoria; l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta sul punto.
art. 35, comma 12, l. 47/1985
È stato richiamato dal Comune per sostenere che la realizzazione di opere abusive su area vincolata impedisse la formazione del silenzio-assenso; il TAR ha rilevato che il relativo profilo non era stato adeguatamente istruito e motivato.
art. 51, lett. f), l.r. n. 56/1980
È stato indicato dal Comune quale base del diniego per la mancata dimostrazione della data di esecuzione delle opere; la sentenza ha ritenuto insufficiente il generico richiamo, in assenza di valutazione degli elementi probatori prodotti.
art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
I ricorrenti ne hanno invocato l'esenzione in relazione al vincolo paesaggistico costiero; il Comune avrebbe dovuto esaminare la relativa prospettazione e la perizia sulla distanza dalla costa.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione effettive rispetto agli elementi rilevanti acquisiti nel procedimento.
Massime di principio
- Un provvedimento successivo non è meramente confermativo e può essere autonomamente impugnato quando l'amministrazione svolge una valutazione autonoma dell'istanza, senza limitarsi a dichiarare l'esistenza di un precedente diniego; la mera assenza di un richiamo al precedente provvedimento non esonera però l'amministrazione dall'obbligo di valutarne la rilevanza.
- Il diniego di un condono edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione si limita a negare genericamente la prova della data di edificazione senza esaminare la documentazione specificamente prodotta per dimostrare il completamento al rustico dell'immobile.
- Quando il diniego di condono è fondato sulla presenza di un vincolo paesaggistico, l'amministrazione deve esaminare gli elementi istruttori dedotti dall'interessato sulla concreta applicabilità del vincolo, inclusi la distanza dalla costa, la data di realizzazione dell'opera e le eventuali esenzioni normative.
- La motivazione amministrativa deve confrontarsi con gli elementi di fatto e di diritto direttamente incidenti sulle ragioni del diniego; considerazioni generiche e apodittiche non sono sufficienti quando il privato abbia prodotto documentazione potenzialmente decisiva.
- La partecipazione diretta al procedimento e l'individuazione del soggetto quale destinatario del provvedimento amministrativo sono elementi idonei a fondare la legittimazione all'impugnazione, anche in assenza della produzione di un preliminare di compravendita trascritto.
- Quando l'amministrazione adotta un nuovo diniego relativo a una pratica già oggetto di un precedente diniego, deve valutare espressamente la rilevanza del precedente atto; l'omessa considerazione di tale antecedente determina un difetto di istruttoria e motivazione e impedisce di qualificare il nuovo atto come esercizio consapevole dell'autotutela.
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