Sentenza n. 1603/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato stagionale emessi il 17 agosto 2025 per decorso del termine semestrale di validità
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta all’assunzione di nove lavoratori stranieri stagionali, tutti originari e residenti in Bangladesh. I nulla osta erano stati rilasciati tra il 5 e il 9 febbraio 2024, ma i visti d’ingresso non erano stati rilasciati entro il termine di validità dei nulla osta. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 394/1999 e inapplicabilità della decadenza, poiché il mancato perfezionamento della procedura era dipeso dai ritardi delle autorità consolari italiane e non dal datore di lavoro o dai lavoratori, i quali si erano tempestivamente attivati e avevano adempiuto agli oneri richiesti, incluso il pagamento delle somme dovute; 2) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, del principio del contraddittorio e dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buona fede e lesione del legittimo affidamento, per avere l’amministrazione applicato automaticamente la decadenza senza considerare che il ritardo era imputabile esclusivamente alle autorità consolari. In fase cautelare il TAR aveva rilevato la plausibile imputabilità dei ritardi ai Consolati e aveva ordinato al Ministero degli Esteri di fornire chiarimenti documentati sullo stato delle pratiche. L’amministrazione non ha adempiuto all’incombente istruttorio né fornito spiegazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. In via preliminare ha valorizzato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale del Ministero degli Esteri, traendo argomenti di prova dal mancato adempimento dell’ordine istruttorio. Ha quindi ritenuto assodato che i ritardi nel rilascio dei visti fossero imputabili esclusivamente alla negligenza delle autorità consolari, mentre i lavoratori si erano tempestivamente attivati e avevano adempiuto agli incombenti a loro carico. Esaminando prioritariamente il terzo motivo, il Tribunale ha ravvisato l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia: pur trattandosi di un atto doveroso al ricorrere dei presupposti, l’amministrazione non aveva ponderato la circostanza esimente costituita dall’imputabilità del ritardo alla stessa amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche in presenza di un potere vincolato, il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato in situazioni peculiari e giuridicamente complesse quando l’apporto del privato possa contribuire alla ricostruzione dei fatti o all’interpretazione della disciplina applicabile. L’omissione del contraddittorio aveva impedito all’amministrazione di acquisire elementi rilevanti sull’origine del ritardo e sulla relativa responsabilità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 394/1999
Disciplina il procedimento relativo al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale; il giudice ha ritenuto che la decadenza non potesse essere applicata senza considerare l’imputabilità del ritardo alle autorità consolari.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Individua il termine semestrale di validità del nulla osta; il suo decorso non giustifica automaticamente la decadenza quando il mancato perfezionamento della procedura dipenda da ritardi imputabili all’amministrazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Impone, nel caso concreto, la comunicazione dei motivi ostativi, poiché il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità del ritardo.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Esprime il dovere di correttezza e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privati, rilevante nell’interpretazione delle regole sulla partecipazione procedimentale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo; il TAR ha valorizzato il mancato adempimento dell’ordine istruttorio da parte del Ministero degli Esteri.
Massime di principio
- La decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato stagionale per decorso del termine di validità non può essere applicata automaticamente quando il mancato rilascio del visto d’ingresso entro il termine sia imputabile a ritardi o omissioni dell’autorità consolare e non al datore di lavoro o al lavoratore straniero.
- Anche nell’adozione di provvedimenti a contenuto vincolato, il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato quando ricorrano situazioni peculiari e giuridicamente complesse e l’apporto del privato possa fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti o all’individuazione della corretta disciplina applicabile.
- L’omessa considerazione, nell’adozione di un provvedimento formalmente doveroso, di una circostanza esimente costituita dall’imputabilità del mancato rispetto dei termini alla stessa amministrazione integra eccesso di potere per manifesta ingiustizia, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il mancato adempimento ingiustificato da parte dell’amministrazione di un ordine istruttorio può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e concorrere alla formazione del convincimento sulla fondatezza dei fatti allegati dalla parte privata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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