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Sentenza

Sentenza n. 4940/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202414163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto la domanda in ragione del deferimento all'autorità giudiziaria, avvenuto il 13 febbraio 2023, per tentato incendio, minaccia e atti persecutori. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che si trattasse di mere notizie di reato, non seguite da accertamento della responsabilità penale, e che il diniego contrastasse con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della complessiva condotta, della residenza ultradecennale e dell'integrazione economica e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto conseguente automaticamente alla residenza decennale, ma è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, qualificabile come alta amministrazione, relativa all'integrazione del richiedente, alla sua irreprensibilità e alla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la gravità dei reati contestati, puniti con pene edittali elevate, e la loro particolare vicinanza temporale rispetto al procedimento, essendo il deferimento del 2023, sono stati ritenuti elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il giudice ha escluso che la mancanza di una condanna penale impedisse la valutazione amministrativa negativa: le risultanze penali e le notizie di reato possono essere apprezzate autonomamente sul piano amministrativo, anche in funzione preventiva, senza violare la presunzione di non colpevolezza, poiché non sono utilizzate per irrogare una sanzione, ma per valutare l'adesione ai valori fondamentali e il futuro inserimento nella comunità nazionale. La residenza decennale e l'inserimento ordinario nel tessuto economico e sociale costituiscono presupposti o condizioni ordinarie, non elementi sufficienti a imporre la concessione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione dipende da una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'irreprensibilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha previamente comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza.

  • art. 27 Cost.

    presunzione di non colpevolezza

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'amministrazione di valutare notizie di reato e risultanze penali ai fini prognostici della concessione della cittadinanza, poiché tale valutazione è autonoma da quella penale e non ha natura sanzionatoria.

  • art. 6 l. 91/1992

    condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle condanne automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per apprezzare la particolare gravità dei reati contestati anche nell'ambito della naturalizzazione.

  • art. 612-bis c.p.

    reclusione fino a sei anni e sei mesi

    La pena edittale prevista per gli atti persecutori è stata valorizzata come indice della gravità della condotta contestata.

  • art. 423 c.p.

    reclusione fino a sette anni

    La pena edittale prevista per l'incendio è stata valorizzata come indice della gravità della condotta contestata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale prevista per la cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non determina un diritto automatico alla concessione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'irreprensibilità del richiedente.
  • Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione può essere fondato anche su mere notizie di reato o su procedimenti penali non definiti, purché gli elementi siano concretamente valutati dall'amministrazione come indici della personalità e della futura affidabilità del richiedente e la decisione sia adeguatamente motivata.
  • La valutazione amministrativa di fatti penalmente rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non viola la presunzione di non colpevolezza, poiché non ha finalità sanzionatoria, ma natura prognostica e preventiva rispetto all'inserimento nella comunità nazionale.
  • Nella valutazione della cittadinanza, la gravità dei reati contestati e la loro particolare prossimità temporale alla domanda possono costituire elementi rilevanti, da apprezzare globalmente e non atomisticamente, per formulare un giudizio di inaffidabilità o di non compiuta integrazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, è limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione prognostica dell'amministrazione.
  • La residenza ultradecennale e l'inserimento economico e sociale ordinario del richiedente non sono, di per sé, elementi sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza, poiché rappresentano presupposti o condizioni ordinarie e non dimostrano necessariamente l'esistenza dell'interesse pubblico all'ammissione definitiva nella comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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