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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del Permesso di Costruire n. 5 del 21.01.2025, successivamente conosciuto, rilasciato dal Comune di Bracigliano al Sig. Umberto Petacca, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione fabbricato per civile abitazione" sito alla Via Capitano Cecconi n. 18; b - di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 20\2\2026: a – del provvedimento prot. n. 460 del 15.12.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha “determina(to) la sanzione pecuniaria dell’importo … di € 1.000,00” ai fini della sanatoria delle opere di cui alla s.c.i.a. in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 25.07.2022 dal dante causa del Sig. Umberto Petacca; b – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto; c - di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 2\3\2026: a – del provvedimento prot. n. 1080 del 30.01.2026, con il quale il Comune di Bracigliano ha confermato il p.d.c. n. 5/2025; b – della nota prot. n. 2010 del 18.02.2026, con il quale è stato trasmesso il provvedimento sub a); c – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, trasmesso in uno al provvedimento sub a); d – ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria prot. n. 885 del 21.01.2025; e – di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale, successivo provvedimento di sanatoria mediante sanzione pecuniaria e provvedimento di conferma del titolo edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria dell'immobile confinante, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un intervento di ristrutturazione edilizia, deducendo che il titolo riguardasse un immobile abusivo, poiché era pendente una SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Con i primi motivi aggiunti ha contestato il provvedimento comunale che aveva definito la sanatoria mediante applicazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e il relativo verbale istruttorio, lamentando l'illegittimità della regolarizzazione e della sanzione. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di conferma del permesso di costruire e gli atti istruttori, sostenendo, inoltre, che le opere avrebbero determinato un incremento volumetrico o una variazione essenziale, che il lotto sarebbe stato privo di capacità edificatoria residua e che sarebbero state violate le distanze legali. Ha altresì contestato la qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo soggetti a SCIA in sanatoria.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, il Comune aveva riesaminato il titolo edilizio e definito il precedente procedimento di sanatoria, adottando nuovi provvedimenti che avevano sostituito il titolo originariamente impugnato; pertanto, non residuava un interesse attuale all'annullamento del primo permesso di costruire. I primi e i secondi motivi aggiunti sono stati invece esaminati nel merito e respinti. Il giudice ha ritenuto che la sanatoria fosse stata formalmente conclusa con un provvedimento espresso, che aveva attestato la conformità urbanistico-edilizia e applicato una sanzione già corrisposta. La qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria pesante o restauro e risanamento conservativo pesante è stata considerata una valutazione tecnico-discrezionale, non affetta da manifesta illogicità o travisamento. Le opere risultavano consistenti nella diversa distribuzione interna, modifiche prospettiche, minore volumetria rispetto al titolo originario e mancata realizzazione di un piano, senza incremento di volumetria, alterazione della sagoma, aumento delle unità immobiliari o mutamento di destinazione d'uso. La sanzione di 1.000 euro rientrava nella forbice prevista dall'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, applicabile ratione temporis. È stata inoltre esclusa la saturazione volumetrica del lotto, poiché la licenza edilizia originaria autorizzava tre livelli, dei quali ne erano stati realizzati soltanto due, con volumetria inferiore alla capacità edificatoria disponibile; la volumetria non realizzata non era decaduta né estinta. La riduzione della volumetria, in assenza di ulteriori modifiche incompatibili con il progetto, non costituiva variazione essenziale. Le censure sulle distanze legali sono state respinte perché la normativa tecnica comunale consentiva l'edificazione in aderenza nella zona B e, comunque, il progetto risultava conforme agli elaborati e agli esiti del sopralluogo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Le parti sono state sentite ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa instaurazione del contraddittorio sulla possibile decisione immediata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibili profili di improcedibilità con riferimento al ricorso introduttivo

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti la questione rilevabile d'ufficio relativa alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro

    Nella versione vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, il comma 4 prevedeva una sanzione compresa tra 516 e 5.164 euro; la sanzione di 1.000 euro è stata quindi ritenuta legittima.

  • art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001

    La definizione espressa del procedimento di sanatoria ha regolarizzato lo stato dell'immobile, rendendolo legittimo sotto il profilo edilizio.

  • art. 32 d.P.R. n. 380/2001

    La variazione essenziale riguarda modifiche incompatibili con il disegno globale del progetto, tra cui aumenti consistenti di cubatura o superficie, mutamenti di destinazione d'uso rilevanti e modifiche sostanziali dei parametri edilizi; la mera riduzione della volumetria realizzata non integra, di regola, una variazione essenziale.

  • art. 877 c.c.

    È stato richiamato in relazione alla possibilità di edificare in aderenza a una parete posta sul confine.

  • art. 16 N.T.A. del PRG di Bracigliano

    Per la zona omogenea B consente l'edificazione in aderenza al confine.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione riesamina il titolo edilizio impugnato e lo sostituisce integralmente con un nuovo provvedimento, viene meno l'interesse attuale all'annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione espressa di una SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, con attestazione della conformità urbanistico-edilizia e applicazione della sanzione prevista dalla disciplina vigente al momento della presentazione, esclude che il procedimento di sanatoria possa essere considerato ancora pendente e regolarizza lo stato edilizio dell'immobile.
  • La qualificazione tecnico-discrezionale delle opere edilizie è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o travisamento; in assenza di tali vizi, deve essere mantenuta la valutazione comunale.
  • La realizzazione di una volumetria inferiore rispetto a quella autorizzata non determina, di per sé, una variazione essenziale né comporta la perdita della volumetria non edificata, quando la parte realizzata sia conforme al progetto approvato e funzionalmente autonoma.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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