Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, emessi nel 2021 dall’ente impositore come "avvisi in rettifica" a seguito di una precedente pronuncia giudiziale che aveva parzialmente annullato gli originari atti impositivi. Il contribuente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello, sostenendo che i nuovi avvisi fossero illegittimi perché: a) per l’annualità 2015 l’amministrazione sarebbe decaduta dal potere impositivo; b) gli atti del 2021 sarebbero comunque da annullare perché emessi in autotutela sostitutiva oltre i limiti consentiti dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 e d.m. n. 37/1997; c) il giudicato formato sulla precedente sentenza avrebbe impedito la riedizione della pretesa. Il ricorso è stato proposto con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione della disciplina dell’autotutela e di norme costituzionali richiamate a sostegno della tesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che gli avvisi impugnati erano stati emessi in conformità al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 1286/2021 e avevano funzione meramente conformativa, non già di nuova pretesa accertativa. In ogni caso, la Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la fattispecie non integrava autotutela sostitutiva: gli atti del 2021 non avevano annullato i precedenti avvisi del 2018, essendo l’annullamento di questi già derivato dalla sentenza passata in giudicato, ma si erano limitati ad adeguare la pretesa fiscale al comando giudiziale. Ne consegue che non operava la dedotta decadenza e che l’argomento del contribuente, fondato sulla natura di nuova pretesa degli atti, non era corretto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, conv. dalla l. n. 656/1994
La Corte precisa che la disciplina dell’autotutela sostitutiva non era pertinente, perché gli atti impugnati non costituivano un nuovo esercizio sostitutivo del potere, ma meri avvisi conformativi al giudicato.
d.m. n. 37 del 1997
Richiamato unitamente alla norma primaria sull’autotutela, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne abbia ritenuto fondato il rilievo nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto amministrativo o tributario conforme a un giudicato può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse quando il suo eventuale annullamento non offrirebbe al ricorrente una utilità concreta, poiché la regola del rapporto resta comunque quella fissata dal giudicato.
- L’autotutela sostitutiva presuppone l’espressa rimozione dell’atto originario da parte del nuovo provvedimento; se il nuovo atto si limita ad adeguarsi a una decisione passata in giudicato, non si è in presenza di autotutela sostitutiva ma di atto conformativo.
- Quando l’amministrazione emette un nuovo atto per dare esecuzione a una sentenza tributaria passata in giudicato, non può parlarsi di nuova pretesa accertativa né di rinnovo della valutazione dei presupposti impositivi.
- La deduzione di decadenza dal potere impositivo non è configurabile ove l’atto contestato non costituisca esercizio autonomo e nuovo del potere, ma mera attuazione di un giudicato che ha già regolato la pretesa fiscale.
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