Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5145/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) dell'elenco vincitori e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico (di estremi ignoti), per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa - profilo Codice A.1 (giuridico-amministrativo), pubblicata con avviso del 9.12.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconosce alla parte ricorrente il titolo di riserva relativo al Servizio Civile Universale che le avrebbe permesso di rientrare tra i vincitori o, almeno, di acquisire una posizione utile ai fini dell'assunzione; b) ove occorra e se lesivo, del bando pubblicato dal Ministero della Difesa in data 29.12.2023 anche così come rieditato e pubblicato il 27.02.2025, con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa" - codice A.1, nella parte in cui possa interpretarsi e/o applicarsi nel senso di precludere il riconoscimento della riserva per il Servizio Civile Universale in presenza di un titolo posseduto prima della formazione della graduatoria finale; c) di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti anche dagli estremi ignoti, con cui l'Amministrazione ha ritenuto non valutabile il titolo di riserva del Servizio Civile Universale per asserito mancato possesso alla data di scadenza del bando o per mancata indicazione nella domanda di partecipazione; d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente anche se ignoto e/o sconosciuto; nonché per l'accertamento dell'interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Universale svolto senza demerito e il conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per il profilo di concorso A.1, che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria in una posizione prossima tra la n. 138 e la n. 139, visto il punteggio complessivo di 23,38 e la riserva, risultando di conseguenza vincitrice della selezione; con conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso ed adozione di ogni misura, anche incidentale, volta a tutelare la posizione dedotta in giudizio.

Giustizia amministrativa202602011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 267 funzionari del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconoscono la riserva per lo svolgimento del Servizio Civile Universale, nonché gli atti presupposti e il bando ove interpretato nel senso di escludere tale riconoscimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per il profilo A.1 giuridico-amministrativo, ha impugnato la graduatoria finale lamentando il mancato riconoscimento della riserva prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Il titolo era stato conseguito nelle more della procedura, prima della formazione della graduatoria finale, mentre nella domanda di partecipazione il ricorrente aveva dichiarato di non possedere titoli di riserva. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 40/2017, 9-bis d.l. n. 44/2023 e 16 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che il titolo di riserva, diversamente dai titoli di merito, potesse essere valutato al momento della formazione della graduatoria anche se non posseduto alla data della domanda. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 2, 6 e 18 l. n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione, essendo a conoscenza dello svolgimento del servizio civile indicato nella domanda, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o acquisire d'ufficio l'attestazione. Ha inoltre sostenuto che il titolo avrebbe dovuto essere considerato poiché il bando era stato riadottato dopo il conseguimento del titolo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 16 d.P.R. n. 487/1994, l'art. 1, comma 3, e l'art. 4, comma 5, del bando nel senso che il titolo di riserva deve essere già posseduto al momento della partecipazione alla procedura e deve essere indicato nella domanda, essendo prevista a pena di inammissibilità l'indicazione dei titoli di riserva posseduti. La possibilità di documentare il titolo dopo il superamento della prova orale e prima dell'approvazione della graduatoria riguarda soltanto titoli già posseduti alla data della domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati. Poiché il Servizio Civile Universale era stato concluso e il relativo titolo conseguito soltanto nelle more della procedura, l'Amministrazione non era tenuta a valutarlo. Non sussisteva neppure un obbligo di soccorso istruttorio o di acquisizione d'ufficio, trattandosi di un requisito non dichiarato e non ancora posseduto alla data della domanda. La successiva riadozione del bando non ha riaperto la procedura né modificato il momento rilevante per il possesso dei requisiti, avendo la Commissione RIPAM rinnovato l'istruttoria soltanto sulla scelta di indire il concorso e convalidato in senso tecnico gli altri atti della procedura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    La riserva è prevista in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale; il titolo deve risultare posseduto secondo le condizioni temporali stabilite dalla disciplina concorsuale.

  • art. 9-bis d.l. n. 44/2023

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di valutare il titolo di riserva nella fase di formazione della graduatoria; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda

    La documentazione successiva al superamento della prova orale può riguardare soltanto titoli già indicati nella domanda e già posseduti al momento della partecipazione; la norma non consente di far valere un titolo conseguito successivamente alla domanda.

  • art. 1, comma 3, del bando di concorso

    La quota riservata del 15% dei posti è riconosciuta a favore degli operatori volontari «che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito»

    La riserva è collegata alla conclusione senza demerito del servizio civile e opera nell'ambito delle condizioni temporali previste dal bando e dalla disciplina generale.

  • art. 4, comma 5, del bando di concorso

    A pena di inammissibilità l'indicazione nella domanda di partecipazione dei titoli di riserva posseduti

    L'indicazione nella domanda dei titoli di riserva posseduti è prescritta a pena di inammissibilità; non è sufficiente che il candidato stia svolgendo il servizio, se il titolo non è ancora conseguito.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali e al soccorso istruttorio, ma ritenuto non idoneo a fondare un obbligo dell'Amministrazione di acquisire un titolo non posseduto e non dichiarato alla data della domanda.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Non impone all'Amministrazione di svolgere verifiche d'ufficio su requisiti non dichiarati nella domanda e non ancora conseguiti.

  • art. 18 l. n. 241/1990

    Non comporta l'acquisizione d'ufficio di un titolo che, alla data della domanda, non esisteva ancora giuridicamente in capo al candidato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano maturati i termini processuali e siano completi contraddittorio e istruttoria.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il titolo di riserva deve essere posseduto alla data della domanda di partecipazione, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente; il successivo termine per la produzione documentale riguarda titoli già posseduti e indicati nella domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati.
  • La possibilità di dichiarare o documentare un titolo di riserva dopo il superamento della prova orale e prima dell'approvazione della graduatoria non consente di valorizzare un titolo conseguito soltanto dopo la presentazione della domanda.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire l'acquisizione successiva di un requisito sostanziale non posseduto alla scadenza della domanda; analogamente, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere verifiche d'ufficio su requisiti non dichiarati e non ancora esistenti.
  • La riadozione o rinnovazione parziale del bando, disposta in esecuzione di una pronuncia giudiziale e accompagnata dalla convalida degli altri atti della procedura, non riapre la procedura né modifica il momento temporale rilevante per il possesso dei titoli di riserva, se non incide sulle relative disposizioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.