Sentenza n. 134/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento numero protocollo -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 21 agosto 2025, di rigetto dell’istanza di nullaosta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale di cui alla procedura c.d. “decreto flussi 2025” presentata in data 5 febbraio 2025 per il lavoratore -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale nella procedura decreto flussi 2025, motivato dalla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del nulla osta richiesto per un lavoratore straniero, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. L’Amministrazione aveva richiesto, con preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, tra gli altri documenti, la certificazione di idoneità alloggiativa. La società aveva prodotto la ricevuta delle richieste di certificazione, ma non il certificato rilasciato dal Comune. Secondo la ricorrente, la disciplina della procedura non imponeva il certificato già nella fase di rilascio del nulla osta, essendo sufficiente la prova della richiesta, mentre la certificazione avrebbe potuto essere prodotta nella successiva fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà del diniego, che da un lato affermava l’assenza di riscontro al preavviso e dall’altro riconosceva la produzione di molteplici richieste, nonché l’erronea equiparazione tra i requisiti del nulla osta e quelli previsti per il permesso di soggiorno. Il Ministero ha sostenuto che fosse necessaria la certificazione rilasciata dal Comune e che, alla data della decisione, la documentazione fosse incompleta e contraddittoria, anche perché riferita a immobili diversi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando l’art. 5-bis d.lgs. 286/1998, l’art. 35 d.P.R. 394/1999 e l’orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che, ai fini del rilascio del nulla osta e della successiva stipula del contratto di soggiorno, sia sufficiente la produzione della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa, senza necessità che il certificato sia già stato rilasciato. La disciplina tiene conto del fatto che i tempi di rilascio della certificazione non dipendono dal lavoratore e non consente di far dipendere il perfezionamento della procedura da tale adempimento. Poiché il diniego era fondato proprio sulla mancata produzione del certificato, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stata disposta la refusione del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contiene la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore.
La disposizione disciplina il contenuto del contratto di soggiorno e la garanzia della disponibilità dell’alloggio, ma non impone necessariamente che la certificazione di idoneità alloggiativa sia già rilasciata nella fase di domanda del nulla osta.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale (...) previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa (...) sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro.
Ai fini della stipula del contratto di soggiorno è sufficiente la produzione della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa; il rilascio del certificato può intervenire successivamente.
art. 10-bis l. 241/1990
La società aveva ricevuto il preavviso di rigetto e aveva prodotto documentazione in risposta; la decisione non fonda tuttavia l’accoglimento principalmente sulla violazione del contraddittorio procedimentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per la disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, la mancata disponibilità del certificato di idoneità alloggiativa non può giustificare il rigetto quando l’interessato abbia prodotto la richiesta di rilascio della certificazione.
- L’art. 35 d.P.R. 394/1999 distingue tra la prova della disponibilità dell’alloggio e la certificazione di idoneità alloggiativa: per la stipula del contratto di soggiorno è sufficiente la produzione della richiesta di certificazione, senza che il lavoratore debba necessariamente attendere il suo rilascio.
- L’Amministrazione non può far dipendere il perfezionamento della procedura di ingresso e soggiorno da un adempimento i cui tempi di esecuzione non dipendono dal lavoratore o dal datore di lavoro.
- È illegittimo il diniego del nulla osta motivato esclusivamente dalla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa quando risulti prodotta la relativa richiesta.
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