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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12689/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e di lesioni personali (art. 582 c.p.), contestando: 1) la ricostruzione temporale dell'inizio del sequestro (notte tra 7/8 vs 8/9 agosto 2021) e, conseguentemente, la sua partecipazione fattiva; 2) l'affermazione di responsabilità per le lesioni nonostante la sua assenza al momento delle aggressioni, contestando l'applicazione del dolo eventuale; 3) la non piena estensione dell'attenuante di cui all'art. 311 c.p., ritenuta invece quasi integralmente riconosciuta ai coimputati.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Assise d'Appello che, sulla base di intercettazioni, tabulati telefonici, dichiarazioni dei correi e di persone informate sui fatti, ha ritenuto provata la partecipazione di Dahir al sequestro e l'idoneità delle sue condotte a integrare il concorso. È stato inoltre confermato che la responsabilità per le lesioni può essere attribuita anche per dolo eventuale o per contributi materiali/agevolatori (acquisto di fascette/corda, presenza costante, minacce). Quanto all'attenuante di cui all'art.311 c.p., la Corte d'Appello l'aveva riconosciuta ma non nella massima estensione a causa della particolare ferocia e del trattamento disumano riservato alla vittima; tale scelta motivazionale è stata ritenuta adeguata. Il ricorso è quindi infondato e la sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. pen.

    L'attenuante della lieve entità è stata riconosciuta ma non applicata nella massima estensione: la Corte ha bilanciato la sua concessione con la gravità oggettiva delle modalità esecutive (trattamento disumano, percosse, legature prolungate).

  • art. 630 cod. pen.

    Il sequestro di persona è reato di natura permanente; la partecipazione anche intervenuta in una fase esecutiva successiva e con comportamenti idonei a consolidare la situazione di privazione della libertà può integrare il concorso nel reato, se sorretta dal dolo specifico.

  • art. 582 cod. pen.

    Le lesioni sono state ritenute riconducibili anche al concorrente che non le abbia materialmente cagionate, quando l'evento rientri nelle probabilità naturali dell'azione criminosa concordata e sia voluto almeno in dolo eventuale.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone: ciascun compartecipe risponde non solo degli atti compiuti personalmente ma anche dei risultati prevedibili e voluti nell'ambito della comune iniziativa criminosa; contributi morali o materiali, o la mera presenza rafforzativa, possono integrare tale concorso.

  • art. 99, comma secondo, cod. pen.

    La Corte ha considerato la recidiva nel calcolo della pena, ma ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche riconosciute.

  • artt. 125, 192, 530 c.p.p., 533 c.p.p., art. 606 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nell'ambito delle censure del ricorso (vizio di motivazione, erronea valutazione della prova, motivi di cassazione): la Corte di legittimità ha limitato il proprio sindacato alla verifica di logicità e coerenza della motivazione e dell'applicazione di diritto, ritenendo non sussistere vizi tali da annullare la decisione di merito.

Massime di principio

  • La discrepanza temporale indicata dalla vittima non invalida automaticamente la responsabilità: valutazioni sulla datazione sono di merito e Cassazione sindaca solo la logicità e la completezza della motivazione.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dalla presenza di un contributo positivo (morale o materiale) alla condotta; la mera presenza può essere rilevante se rafforza o agevola l'azione criminosa.
  • Per il concorso nelle lesioni è sufficiente il dolo eventuale: se l'accordo criminoso prevedeva il ricorso alla violenza per assicurare la riuscita del sequestro, tutti i partecipanti possono rispondere anche per le lesioni commesse da altri.
  • L'attenuante di lieve entità (art. 311 c.p.) può essere concessa ma calibrata alla luce delle modalità concrete del fatto; violenze particolarmente crudeli possono limitarne l'estensione.
  • In sede di legittimità il sindacato principale è sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione: non è consentita la riconsiderazione integrale della prova o la preferenza di interpretazioni alternative non evidenziate come manifestamente illogiche.

Testo integrale

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