Cassazione Civile, Ordinanza n. 08996/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare relativo a un immobile in Roccella Jonica, nel quale la promissaria acquirente aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il Tribunale aveva disposto il trasferimento dell'immobile, subordinandolo al pagamento di Euro 31.020. Il promissario venditore aveva impugnato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che il contratto fosse assistito da una condizione sospensiva non meramente potestativa, legata alla concessione di un mutuo, e che il mancato saldo non fosse decisivo anche perché il venditore non aveva completato i lavori pattuiti. In cassazione il venditore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1355, 1358, 1359 e 2932 c.c., sostenendo che la condizione fosse sospensiva potestativa mista e bilaterale, sicché non sarebbe stato applicabile l'art. 1359 c.c.; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la controparte non avesse proposto una vera domanda di ripetizione di indebito per Euro 15.200 e che la Corte d'appello avesse trascurato l'esistenza di un distinto contratto di appalto per lavori di straordinaria manutenzione; con il terzo ha denunciato la violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che il mero disconoscimento della scrittura privata non potesse esonerare la controparte dall'onere di provare l'assenza di giusta causa delle attribuzioni patrimoniali, e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la prova dell'esborso di Euro 15.200. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, rilevando che la doglianza sulla condizione mista si poneva contro un orientamento consolidato secondo cui anche tale condizione è soggetta agli artt. 1358 e 1359 c.c.; che il motivo ex art. 112 c.p.c. era privo dell'indicazione puntuale degli atti e delle domande/ eccezioni asseritamente ignorate; e che la terza censura mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese per mancata difesa dell'intimata, ma con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato in rito il primo motivo perché la censura contrastava con il principio, già consolidato, secondo cui la condizione sospensiva potestativa mista è disciplinata dagli artt. 1358 e 1359 c.c. anche nella parte non casuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, della domanda o eccezione ritualmente proposta e degli atti processuali in cui essa era stata formulata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva già individuato una pluralità di elementi probatori a sostegno del pagamento di Euro 15.200 e la censura, sotto veste di violazione di legge, mirava soltanto a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita
art. 1355 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di condizione meramente potestativa
art. 1358 c.c.
ritenuto applicabile alla condizione sospensiva potestativa mista
art. 1359 c.c.
ritenuto applicabile anche alla condizione sospensiva potestativa mista, pure nel segmento non casuale
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non sono specificamente indicati domanda/eccezione e gli atti in cui furono proposti
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato per le censure di violazione di legge, ma non consente di ottenere una rivalutazione del merito
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta omissione di pronuncia
art. 2033 c.c.
richiamato in tema di ripetizione di indebito, con onere dell'attore di provare l'assenza di giusta causa delle attribuzioni patrimoniali nei rapporti dedotti in giudizio
art. 1321 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1322 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1350 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1362 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1366 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1372 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1374 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1375 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1418 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate senza autonoma decisività accolta
art. 1655 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione al preteso appalto di lavori
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'inesistenza di una giusta causa del pagamento
art. 2727 c.c.
richiamato tra le norme probatorie invocate dal ricorrente
art. 2729 c.c.
richiamato tra le norme probatorie invocate dal ricorrente
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito
art. 360 bis c.p.c.
richiamato per evidenziare il contrasto del primo motivo con un orientamento consolidato della Corte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
D.P.R. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La condizione sospensiva potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o da terzi e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 c.c., che si estende anche alla componente non casuale della condizione.
- In sede di legittimità la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico e autosufficiente la domanda o eccezione ritualmente proposta e gli atti processuali in cui essa è stata formulata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; apprezzamenti su documenti, testi e attendibilità dei mezzi di prova spettano al giudice di merito.
- In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare l'assenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali con riferimento ai rapporti specificamente dedotti in giudizio; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato il pagamento sulla base di plurime risultanze probatorie, la contestazione non può risolversi in una richiesta di riesame del fatto.
- La deduzione di una violazione dell'art. 112 c.p.c. o delle norme sulla prova richiede la chiara trascrizione, o comunque la puntuale indicazione, delle allegazioni e degli atti processuali rilevanti, poiché il giudice di legittimità non svolge autonoma ricerca negli atti.
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