Cassazione Civile, Sentenza n. 36889/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione fiscale e qualificazione dell'atto: le ricorrenti contestavano che la cessione totalitaria del 99% delle quote fosse stata illegittimamente riqualificata dal giudice d'appello (su sollecitazione dell'Agenzia) in una cessione di azienda mediante valorizzazione di elementi extratestuali, con conseguente diversa imposizione e diversa decorrenza dei termini di decadenza (contestazione tra imposta principale triennale e imposta 'complementare' biennale). Venivano altresì dedotte violazioni dell'art.20 d.P.R. n.131/1986 (uso di elementi estranei all'atto per la ricostruzione della causa reale), richieste di disapplicazione della norma per presunto contrasto con norme UE (art.11 Direttiva 2017/1132 e art.5, comma 2 Direttiva 2008/7/CE) e, in via subordinata, rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Si denunciava inoltre omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice d'appello e irregolarità procedurali relative alla notifica tra litisconsorti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia fatto un uso non corretto dell'art.20 d.P.R. n.131/1986 valorizzando elementi extratestuali per riqualificare la cessione di quote in cessione di azienda. Richiamando la modificazione normativa operata dalla legge di Bilancio 2018 (interpretazione autentica) e gli orientamenti della Corte costituzionale (sent. n.158/2020 e n.39/2021), la Corte di legittimità ha affermato che l'art.20 va interpretato limitando l'analisi agli elementi desumibili dall'atto medesimo e che, ove si prospetti abuso del diritto/elusione, l'Amministrazione deve procedere con il procedimento previsto dall'art.10‑bis (con contraddittorio e motivazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata; ricorrenti accolte nelle condizioni di fatto ritenute sufficienti senza bisogno di ulteriori accertamenti. Sul piano processuale è stato chiarito che l'omessa notifica a un litisconsorte non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione e che il ricorso incidentale di Giannattasio è stato considerato ammissibile/autonomo. Spese compensate in ragione delle difficoltà interpretative della norma.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 (formulazione anteriore)
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"
In passato interpretato anche valorizzando elementi extratestuali per ricostruire la causa reale dell'operazione; usato dall'Amministrazione per la riqualificazione degli atti
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 (formulazione modificata dalla legge di Bilancio 2018)
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
Interpretazione autentica che limita l'ambito di riferimento all'atto registrato; vieta l'uso di elementi extratestuali per riclassificare l'atto
art. 76, comma 1-bis, d.P.R. n. 131 del 1986
Norma richiamata per il termine decadenziale biennale dell'imposta 'complementare' (rilevanza in caso di diversa qualificazione dell'atto)
art. 10‑bis L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)
Procedura e garanzie da rispettare quando l'Amministrazione contesta operazioni per abuso del diritto/elusione: richiesta di chiarimenti, contraddittorio e motivazione dell'atto impositivo
art. 53‑bis d.P.R. n. 131 del 1986
Collegamento normativo che rinvia, in casi di abuso, alla disciplina procedimentale e probatoria prevista per l'applicazione di misure antielusive
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), art. 1, comma 87
Ha modificato l'art.20 per escludere elementi estranei all'atto dalla qualificazione ai fini della registrazione
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 1084
Ha dichiarato l'interpretazione autentica della modifica all'art.20, conferendole efficacia retroattiva
Direttiva UE 2017/1132, art. 11
Norma UE richiamata dalla ricorrente per sostenere l'eventuale contrasto tra trattamento nazionale della società e principi comunitari (questione sollevata ma non accolta come motivo decisivo)
Direttiva 2008/7/CE, art. 5, comma 2
Norma UE richiamata dalla ricorrente per eccepire contrasto con il divieto di certe pratiche fiscali, prospettata come possibile motivo di disapplicazione o rimessione alla Corte di Giustizia
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamato per i motivi di cassazione dedotti (n.3, n.4, n.5 del comma 1) relativi a violazione di norme, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione di norme
Corte costituzionale, sent. n. 158 del 2020
Conferma la legittimità della formulazione dell'art.20 come limitativa dell'analisi agli elementi desumibili dall'atto e sottolinea i profili di garanzia procedimentale in caso di contestazione antielusiva
Corte costituzionale, sent. n. 39 del 2021
Ribadisce la lettura sistematica dell'art.20 nell'ambito dell'imposta di registro e conferma i limiti all'uso di elementi extratestuali
Massime di principio
- L'art.20 d.P.R. n.131/1986, nella formulazione autentica post‑2018, impone di qualificare fiscalmente l'atto sulla base degli elementi desumibili dallo stesso documento; non è lecito fondare la riqualificazione su elementi extratestuali collegati ad altri negozi
- Se l'Amministrazione ritiene di dover contestare una operazione per abuso del diritto o elusione, deve adottare il procedimento e le garanzie previste dall'art.10‑bis (richiesta di chiarimenti, contraddittorio, motivazione dell'atto impositivo); in mancanza la riqualificazione è illegittima
- La semplice cessione totalitaria di quote non può automaticamente essere considerata cessione d'azienda salvo che questo emerga dagli elementi contenuti nel singolo atto; per cambiare qualificazione occorrono elementi probatori e il rispetto del procedimento antielusivo
- La qualificazione fiscale incide sui termini decadenziali dell'accertamento (es. biennale vs triennale): in caso di contestazione della qualificazione occorre prima accertare correttamente quale atto sia effettivamente posto in essere
- Difetti di notifica tra litisconsorti non rendono automaticamente inammissibile l'impugnazione di primo ricorrente: il giudice deve provvedere all'integrazione del contraddittorio se necessario; i ricorsi incidentali devono essere valutati secondo il principio dell'unicità di impugnazione
- Se si ritiene che una norma nazionale contrasti con il diritto UE, va valutata la reale necessità di rimessione alla Corte di Giustizia; spesso, dopo interventi legislativi e pronunce costituzionali, la via domestica può risultare risolutiva
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