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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025.

Giustizia amministrativa202500825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia il 29 maggio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'informativa interdittiva per eccesso di potere, violazione degli artt. 84, 91, 92, 93 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, violazione della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione. La censura principale riguardava la contraddittorietà della nuova interdittiva rispetto alla precedente valutazione prefettizia, che aveva ritenuto gli stessi elementi compatibili con l'ammissione dell'impresa alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La successiva misura cautelare degli arresti domiciliari, valorizzata dall'amministrazione come aggravamento della posizione del ricorrente, era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poi revocata; inoltre, il tribunale del riesame aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso e la contiguità del ricorrente ad ambienti criminali. Secondo il ricorrente, la Prefettura aveva quindi fondato l'interdittiva sul medesimo procedimento penale già considerato non ostativo alla prevenzione collaborativa, omettendo di valutare le sopravvenienze favorevoli e senza adeguata motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'informativa interdittiva, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Ha premesso che l'interdittiva antimafia è una misura preventiva, fondata su una prognosi di pericolo e non sull'accertamento definitivo di responsabilità penali; tuttavia, gli elementi devono essere specifici, obiettivamente sintomatici e valutati nel loro insieme, mentre il sindacato giurisdizionale può verificare pienamente i fatti e la ragionevolezza, logicità e proporzionalità della prognosi prefettizia. Nel caso concreto, il compendio istruttorio della nuova interdittiva era sostanzialmente sovrapponibile a quello già posto a base della prevenzione collaborativa. Le sopravvenienze penali avevano inoltre depotenziato, anziché aggravato, il quadro indiziario: la misura cautelare era stata revocata, l'aggravante del metodo mafioso era stata esclusa e non era stata accertata la contiguità del ricorrente ad ambienti criminali. La nuova interdittiva risultava pertanto fondata, al netto di elementi precedenti e risalenti, sul solo coinvolgimento del ricorrente in un procedimento per un delitto contro il patrimonio, già ritenuto non ostativo alla prevenzione collaborativa. La scelta di adottare la misura più afflittiva è stata giudicata contraddittoria, illogica e priva di adeguato supporto motivazionale. È stato fatto salvo il motivato riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L'interdittiva può fondarsi su una prognosi preventiva di possibile condizionamento mafioso, desunta da un quadro indiziario complessivo, senza necessità di un accertamento penale definitivo; gli elementi devono però essere concreti, specifici e logicamente idonei a sostenere la prognosi.

  • artt. 84, 91, 92 e 93 d.lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni disciplinano i presupposti, il procedimento e gli effetti dell'informativa antimafia; l'esercizio della discrezionalità prefettizia è sindacabile quanto alla sussistenza dei fatti, alla loro valutazione complessiva e alla logicità della prognosi di infiltrazione.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    La prevenzione collaborativa costituisce una misura meno afflittiva rispetto all'interdittiva; l'amministrazione non può adottare quest'ultima sulla base dello stesso quadro istruttorio già ritenuto compatibile con la prevenzione collaborativa, senza motivare adeguatamente il mutamento valutativo.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso costituisce una sopravvenienza rilevante che deve essere considerata nella valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali disposta mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L'informativa interdittiva antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata sulla base di elementi indiziari e di una prognosi probabilistica, senza che occorra un accertamento penale definitivo della responsabilità o dell'appartenenza del soggetto a un'organizzazione mafiosa.
  • La valutazione prefettizia in materia antimafia, pur espressione di ampia discrezionalità, deve fondarsi su fatti concreti, specifici e obiettivamente sintomatici, valutati complessivamente; il giudice amministrativo può verificare l'esistenza dei fatti e la logicità, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di infiltrazione.
  • Quando l'amministrazione abbia già ritenuto un determinato quadro istruttorio compatibile con la prevenzione collaborativa, l'adozione successiva dell'interdittiva, misura più afflittiva, richiede una motivazione specifica sul mutamento della valutazione e sull'incidenza delle eventuali sopravvenienze.
  • La revoca o attenuazione di misure cautelari personali e l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso sono sopravvenienze rilevanti che la Prefettura deve esaminare nella rivalutazione del pericolo di infiltrazione; la loro omissione può rendere contraddittoria e illogica l'interdittiva.
  • Non è logicamente sufficiente fondare l'interdittiva sul solo rinvio a giudizio per un delitto contro il patrimonio quando il medesimo procedimento penale era già stato ritenuto non ostativo alla prevenzione collaborativa e il quadro penale successivo si è ulteriormente depotenziato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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