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Sentenza

Sentenza n. 11916/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’ottemperanza dell’Ordinanza ex art. 702bis c.p.c n. 36631/2023 pubblicata il 4.12.2023 nel procedimento N.R.G. 7102/2023 Tribunale di Roma Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile

Giustizia amministrativa202603464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o mancata esecuzione dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 36631/2023 del Tribunale di Roma, relativa al rilascio dei visti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti per i visti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 36631/2023, emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento in materia di diritti della persona e immigrazione civile. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno si sono costituiti. In vista della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria dando atto dell'intervenuto rilascio dei visti richiesti, circostanza che ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione sul merito dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rilascio dei visti richiesti ha soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e ha eliminato l'utilità di una pronuncia sull'esecuzione del provvedimento. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Individua il provvedimento del Tribunale di Roma del quale è stata chiesta l'ottemperanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio del bene della vita richiesto nelle more del processo determina il sopravvenuto difetto di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, non essendo più utile una pronuncia sull'esecuzione del titolo.
  • Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende improcedibile il ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale amministrazione abbia dato causa alla necessità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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