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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36433/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

L'associazione professionale di avvocati aveva prestato per anni attività legale giudiziale e stragiudiziale per una compagnia assicurativa e, successivamente, per un ulteriore accordo del 2013 che regolava anche i compensi per incarichi pregressi e futuri. A partire dal 2013 le compagnie avevano sospeso i pagamenti e nuovi incarichi. L'associazione aveva quindi ottenuto più decreti ingiuntivi per fatture riferite ai singoli incarichi professionali e per una somma forfettaria per trasferta. Le compagnie avevano proposto opposizione; in primo grado le opposizioni erano state rigettate. In appello la società assicurativa principale aveva sostenuto, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito, mentre l'associazione aveva proposto appello incidentale. In cassazione l'associazione deduceva: inammissibilità dell'appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione di giudicato esterno e ne bis in idem per precedenti decisioni di merito che avrebbero escluso il frazionamento; illegittima qualificazione della convenzione del 2007 come contratto normativo, con conseguente falsa applicazione delle norme sul contratto d'opera professionale e violazione dei canoni ermeneutici; omessa motivazione e violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. per il mancato esame della domanda di responsabilità aggravata; violazione delle regole sulle spese di lite, poiché la compensazione integrale sarebbe stata ingiustificata. La controricorrente, con ricorso incidentale, contestava invece che il giudice di appello avesse limitato le conseguenze dell'abusivo frazionamento alla sola compensazione delle spese di opposizione, senza eliminare anche gli effetti distorsivi della pluralità di ingiunzioni e senza incidere sulle spese della fase monitoria.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale dell'associazione professionale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicurativa, ritenendo che il giudice di appello avesse errato nel limitare la reazione all'abusivo frazionamento alla sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione, senza considerare anche le spese della fase monitoria e senza eliminare tutti gli effetti distorsivi della proposizione separata delle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice di merito per il nuovo esame delle spese di appello e dell'eventuale responsabilità processuale, oltre che per le ulteriori conseguenze coerenti con il principio di improponibilità delle domande abusivamente frazionate.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è ritenuto ammissibile se consente di individuare le parti della decisione da riesaminare e i motivi di dissenso

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per censurare la disciplina applicata alle domande e alle conseguenze del frazionamento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente principale per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di giudicato interno/parziale, ma senza accoglimento

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale sul tema delle domande/eccezioni non riproposte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso il suo rilievo per le pronunce sul frazionamento

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la Corte esclude che la qualificazione dell'accordo come contratto normativo integri una decisione a sorpresa che richieda previo contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione della convenzione come contratto normativo e la ricostruzione della fonte del rapporto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare l'autonomia negoziale e la qualificazione dell'accordo

  • art. 1346 c.c.

    la Corte ritiene determinato o determinabile l'oggetto dell'accordo, perché la convenzione fissa in via preventiva le condizioni economiche dei futuri incarichi

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per sostenere la natura di prestazione d'opera intellettuale dei singoli incarichi; la Corte afferma che tale disciplina resta applicabile per gli aspetti non regolati dalla convenzione

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione della convenzione alla luce della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al valore indiziario della clausola sulla restituzione delle pratiche e alla prova dell'unitarietà del rapporto

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per sostenere che la parcellizzazione dei crediti violerebbe buona fede; la Corte afferma invece che il frazionamento abusivo è contrariato dai doveri di correttezza

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la clausola sulla restituzione delle pratiche e il rapporto fiduciario difensivo

  • art. 88 c.p.c.

    la Corte lo utilizza insieme all'art. 92 c.p.c. per affermare che le spese causate da condotte processuali contrarie a lealtà e probità possono essere poste a carico della parte che le ha causate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di soccombenza e spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte afferma che l'abuso del frazionamento può incidere sulle spese processuali anche escludendo la ripetizione delle spese superflue e di quelle causate dalla violazione di lealtà e probità

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di responsabilità aggravata, rimasta assorbita

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina processuale applicata in appello

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle nullità processuali

  • art. 633, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel contesto della critica alla qualificazione della convenzione e alla fase monitoria

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare che domande altrimenti frazionate possono essere riproposte unitariamente

  • art. 2 Cost.

    richiamato come fondamento dei doveri di solidarietà che ostano alla parcellizzazione abusiva del credito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente sul versante del diritto di difesa e dell'accesso alla tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato anche per il profilo del giusto processo e della ragionevole durata

Massime di principio

  • La qualificazione di una convenzione che fissa preventivamente i compensi per incarichi futuri, e regola anche quelli già conferiti ma non ancora esauriti, può condurre a considerare unitario il rapporto sostanziale tra le parti, anche se i singoli incarichi restano distinti sul piano operativo.
  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera quando pretese pecuniarie autonome ma omogenee, riconducibili a un rapporto unitario o di durata, vengono coltivate separatamente senza un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • L'accertamento dell'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle domande è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La violazione del divieto di frazionamento non si esaurisce nella sola regolazione delle spese: il giudice deve eliminare tutti gli effetti distorsivi della scelta processuale, valutando anche l'incidenza sulle spese della fase monitoria e le ulteriori conseguenze processuali.
  • Le statuizioni sul frazionamento del credito hanno natura processuale e non producono un giudicato sostanziale sui crediti, sicché non impediscono la diversa soluzione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
  • La mera qualificazione giuridica operata dal giudice, se coerente con le allegazioni e con il thema decidendum, non integra una decisione a sorpresa che richieda necessariamente la previa rimessione della questione al contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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