Cassazione Civile, Ordinanza n. 27257/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione redditi non dichiarati, maturati nel periodo 1.1.2006-15.5.2006 in capo a un imprenditore individuale. Secondo il contribuente, quei redditi non dovevano essergli imputati perché, dal 15.5.2006, l'azienda era stata conferita in una società in accomandita semplice e i crediti erano stati poi incassati dalla società; inoltre i redditi sarebbero stati esposti nella dichiarazione della società. La C.T.P. aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente e la C.T.R. aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la C.T.R. avesse desunto senza prova l'avvenuta dichiarazione dei redditi da parte della società e, comunque, avesse violato il principio di competenza imputando alla società redditi già maturati in capo al conferente prima del trasferimento dell'azienda.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che i redditi controversi erano inequivocamente maturati in capo al contribuente quale imprenditore individuale prima del conferimento dell'azienda nella s.a.s. e che, nell'atto costitutivo della società, era stato espressamente stabilito che il risultato economico conseguito e ogni vantaggio e onere sarebbero rimasti integralmente a carico del contribuente fino al 15 maggio 2006. Pertanto la C.T.R. ha errato nell'attribuire quei redditi alla società, valorizzando l'asserita dichiarazione societaria e soprattutto l'incasso dei crediti successivo al conferimento, in violazione del principio di competenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ritenendo censurabile l'accertamento della CTR fondato su una mera supposizione circa la dichiarazione dei redditi da parte della società.
art. 109, comma 5, TUIR
Invocato dalla ricorrente quale parametro violato; la Corte ha però poi richiamato il principio di competenza ex art. 109 TUIR per affermare che i redditi maturati prima del conferimento restano imputabili al soggetto che li ha prodotti.
art. 109, comma 2, TUIR
Applicato come principio di competenza: i componenti reddituali vanno imputati al periodo e al soggetto in cui maturano i relativi presupposti, non in base al successivo incasso o alla successiva imputazione contabile/dichiarativa.
Massime di principio
- I redditi d'impresa maturati prima del conferimento dell'azienda restano imputabili al soggetto che li ha prodotti, anche se l'incasso dei relativi crediti interviene dopo il trasferimento e anche se l'azienda viene poi esercitata da un diverso soggetto.
- Il principio di competenza impedisce di spostare la tassazione di componenti reddituali già maturati al momento del conferimento sulla base del solo successivo incasso o di una loro eventuale esposizione nella dichiarazione del cessionario/conferitario.
- Quando l'atto costitutivo o il negozio di conferimento prevede espressamente che risultati economici, vantaggi e oneri fino a una certa data restino a carico del conferente, tale pattuizione rafforza l'imputazione dei redditi a quest'ultimo.
- L'accertamento di fatti fiscali non può essere fondato su mere supposizioni: l'asserita dichiarazione di un reddito da parte di un soggetto diverso deve essere adeguatamente provata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →