Cassazione Penale, Sentenza n. 13752/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 20/12/2021 che aveva disposto per Lorenzo Oliveri la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 590, 590-bis, 590-ter c.p.), in relazione a un sinistro nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2021 a Giardini Naxos con tre donne ferite di cui una in coma. Il ricorso deduceva: 1) nullità della notifica dell'ordinanza per incompletezza della copia notificata, mancante della pagina 3, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) errata applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e motivazione contraddittoria o illogica in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, posto che l'imputato avrebbe collaborato, non avrebbe più disponibilità del veicolo e la patente era sospesa.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Sulla nullità della notifica è stato ricordato che le ordinanze del tribunale per il riesame sono comunicate tramite avviso di deposito e che la mancanza di una pagina nella copia notificata non determina nullità quando la legge consente la notificazione per estratto e l'originale è a disposizione in cancelleria. Quanto al merito cautelare, il Tribunale per il riesame aveva motivato la misura evidenziando elementi concreti di rischio di reiterazione: fuga dal luogo del sinistro e successiva riparazione volontaria dell'auto per occultare responsabilità, comportamento programmato e attuato anche grazie a risorse e conoscenze, affermazioni imprecise su circostanze rilevanti, ammissione di aver guidato il veicolo anche nei giorni successivi nonostante condizioni non prudenti. Tali elementi, valutati insieme alla personalità e ai comportamenti dell'imputato, sono stati ritenuti idonei a configurare il pericolo concreto e attuale di reiterazione richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 590, 590-bis, 590-ter cod. pen.
artt. 590, 590-bis, 590-ter cod. pen.
I reati contestati sono lesioni personali con aggravanti, 590-ter rilevante per la condotta di fuga e mancata assistenza che aggrava la fattispecie. La gravità dei fatti costituisce titolo di accusa ma non di per sé prova dell'attualita del pericolo di reiterazione.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La misura cautelare per pericolo di reiterazione richiede pericolo concreto e attuale. L'attualità non equivale a immediata opportunità specifica di recidiva ma si valuta prognosticamente sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato.
legge 16 aprile 2015 n. 47
legge 16 aprile 2015 n. 47
La modifica ha enfatizzato il requisito di attualità del pericolo di reiterazione, richiedendo elementi concreti e non meri indizi o congetture.
artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Le ordinanze del tribunale per il riesame sono comunicate tramite avviso di deposito e non devono essere notificate per intero; l'originale è depositato in cancelleria a disposizione delle parti.
art. 171 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 171 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
La notifica è nulla se incompleta solo quando la legge non consente la notificazione per estratto; qui, essendo prevista la comunicazione tramite avviso di deposito, la mancanza di una pagina nella copia notificata non determina automaticamente nullità.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione; norma di carattere esecutivo e procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- La mancata consegna di una copia integrale di un provvedimento non determina automaticamente la nullità della notificazione quando la legge prevede modalità alternative di comunicazione come l'avviso di deposito e l'originale è a disposizione in cancelleria; il difensore deve comunque attivarsi per ottenere la copia mancante e dimostrare un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa per ottenere l'annullamento.
- Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. è necessario provare non solo la gravità del fatto ma l'esistenza di un pericolo attuale e concreto di nuovi reati, valutato prognosticamente sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato; non è richiesta la presenza di una opportunità immediata e specifica di delinquere.
- Comportamenti post factum volti a nascondere le tracce del reato, la riparazione del veicolo, la fuga o la mancata assistenza, e dichiarazioni evasive o contraddittorie dell'imputato possono costituire elementi concreti idonei a fondare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- La cooperazione apparente dell'imputato non esclude automaticamente la necessità di una misura cautelare se sussistono altri elementi che dimostrino la persistenza del rischio; la valutazione deve essere globale e motivata.
- Il giudice della cautela deve fornire motivazione dettagliata e aderente alle circostanze concrete; gli accertamenti sulla velocità, sul tasso alcolemico o su altri elementi tecnici possono essere difficili da recuperare, ma la loro indeterminatezza non impedisce di desumere profili di pericolosità da altre condotte concrete.
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