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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29279/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza della Corte di appello di Bologna resa in sede di rinvio dopo annullamento della precedente pronuncia di legittimità limitatamente alla mancata motivazione sul diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., riferita a un episodio di ricettazione. La Corte di appello ha escluso l'attenuante valorizzando il non insignificante valore delle cose oggetto di sottrazione, consistenti in alcuni oggetti elettronici (tre joystick per consolle di gioco, un telecomando, un lettore DVD, un DVD e un caricabatterie). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sovrapponibili, deducendo vizio di motivazione per asserita insufficienza della motivazione sul diniego dell'attenuante, sostenendo che la valutazione della speciale tenuità andasse compiuta con riguardo al momento della condotta e non al prezzo di acquisto originario dei beni, secondo orientamenti giurisprudenziali richiamati difensivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso la denunciata carenza motivazionale osservando che la Corte di appello aveva dato una giustificazione non illogica del diniego dell'attenuante, ancorando la valutazione, in mancanza di parametri certi, al presumibile valore degli oggetti elettronici sottratti e alla loro natura e pluralità; tale apprezzamento non era stato specificamente contrastato dalla difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non ricorre quando il valore delle cose oggetto di sottrazione non sia irrilevante; la valutazione può essere compiuta in base al presumibile valore dei beni e alla loro natura/pluralità, se mancano parametri certi diversi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza, con argomentazione non illogica, il presumibile valore dei beni sottratti e la loro natura complessiva, soprattutto se non siano disponibili parametri oggettivi di maggior precisione.
  • La censura di vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante non può essere accolta se la difesa non indica specifici elementi contrari idonei a scardinare l'apprezzamento di merito sul valore non trascurabile del bene.
  • In sede di legittimità, la valutazione sulla speciale tenuità del danno patrimoniale resta sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della totale carenza di motivazione, non potendosi sostituire al giudice di merito una diversa lettura del materiale fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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