Ordinanza n. 1405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1375/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 1375/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica l’atto amministrativo originariamente impugnato né espone analiticamente i motivi di merito dell’appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure richiedono un approfondimento proprio della fase di merito. In sede cautelare ha inoltre considerato l’esigenza dell’appellante di prestare assistenza continuativa ai genitori anziani, uno dei quali affetto da handicap, nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La valutazione delle censure è stata rinviata alla fase di merito, ritenendosi necessario un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare. Nel bilanciamento degli interessi è stata valorizzata l’esigenza dell’appellante di assistere continuativamente i genitori anziani, uno dei quali portatore di handicap. La causa è stata rimessa al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di merito nell’ultimo trimestre del 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le censure richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata e fissare l’udienza pubblica di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti può assumere rilievo l’esigenza del ricorrente di prestare assistenza continuativa a genitori anziani, soprattutto quando uno di essi sia affetto da handicap.
Come è indicizzato
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