Sentenza del 15/06/2018 n. 2785 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Studi di settore - Applicabilità - Regolare contabilità - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non ammissibile. In presenza di una contabilità formalmente regolare e di elementi concreti idonei a spiegare lo scostamento dai risultati degli studi di settore, questi ultimi non possono essere applicati automaticamente per determinare il reddito. Ha quindi prevalso la posizione della società contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione degli studi di settore nell'ambito dell'accertamento sintetico del reddito. La società contestava la ricostruzione del reddito fondata sugli studi di settore, sostenendo di avere una contabilità formalmente regolare e di aver dimostrato le ragioni contingenti che avevano determinato la diminuzione del fatturato nei periodi d'imposta sottoposti a controllo, in relazione allo specifico settore merceologico di attività.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore non costituiscono, da soli e automaticamente, una prova sufficiente della maggiore redditività del contribuente. La loro applicazione deve essere valutata alla luce della situazione concreta dell'impresa e degli elementi forniti in contraddittorio.
Accertamento sintetico del reddito
L'accertamento sintetico non può prescindere dall'esame della reale situazione economica del contribuente e delle giustificazioni documentate relative agli scostamenti riscontrati.
Massime di principio
- Gli studi di settore non possono essere utilizzati in modo automatico o meramente presuntivo quando il contribuente dimostra circostanze specifiche e documentate che spiegano la riduzione dei ricavi.
- La regolarità formale della contabilità costituisce un elemento rilevante, anche se non impedisce in assoluto l'accertamento: l'Amministrazione deve comunque fornire ulteriori elementi concreti e coerenti.
- Le motivazioni addotte dal contribuente devono essere collegate al settore economico, al periodo d'imposta e all'andamento effettivo dell'attività; giustificazioni generiche hanno minore efficacia.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente le cause della contrazione del fatturato, come crisi del mercato, perdita di clienti, eventi straordinari o specifiche difficoltà del comparto.
- Il risultato può essere diverso se emergono irregolarità contabili, dati inattendibili o ulteriori elementi che dimostrino ricavi occultati: in tali casi gli studi di settore possono concorrere alla ricostruzione del reddito insieme ad altri indizi.
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