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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26486/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR sostenendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore, per le sue caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e per la presenza di fondazioni di notevoli dimensioni, debba essere qualificata come "costruzione" e quindi concorrere alla determinazione della rendita catastale. L'Amministrazione deduceva la violazione dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (decorrenza 1.1.2016), ritenendo che la torre, pur sostenendo l'aerogeneratore, non possa essere automaticamente ricondotta alla categoria degli "impianti" esclusi dalla stima se non sia dimostrata la sua specifica funzionalità produttiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto che, secondo l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, l'elemento decisivo sia la funzionalità rispetto al processo produttivo e non la sola immobilizzazione o la consistenza strutturale. Se la torre svolge una funzione essenziale e strumentale alla produzione di energia (non solo funzione statica di mero supporto), essa rientra tra le componenti impiantistiche "funzionali allo specifico processo produttivo" e va esclusa dalla stima catastale. Nel caso concreto la CTR aveva accertato (fatto) la specifica funzionalità della torre quale componente essenziale dell'impianto eolico; tale accertamento è stato ritenuto ineccepibile e conforme ai principi normativi. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)

    Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella stima diretta degli immobili speciali vanno considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono utilità; sono invece esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'esclusione si basa sulla strumentalità produttiva, non sulla mera immobilità fisica.

  • d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Norma di interpretazione autentica precedente che includeva nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo, comprensive anche di elementi mobili necessari all'attività industriale; rilevante per ricostruire il precedente quadro normativo poi innovato dalla legge 2015.

  • legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)

    Riferiva alle istruzioni tecniche di valutazione (circolare Agenzia del territorio n.6/2012) contribuendo alla precedente giurisprudenza che tendeva a includere componenti dell'aerogeneratore nella rendita; successivamente il quadro normativo è mutato con la legge 208/2015.

  • Circolare Agenzia delle Entrate

    n. 27/E del 13 giugno 2016 (e circolare 2/E del 10 febbraio 2016 citata)

    L'Amministrazione aveva interpretato la norma considerando le torri eoliche, per le loro caratteristiche costruttive e le fondazioni, come "costruzioni" da includere nella stima catastale. La Corte tuttavia afferma che l'interpretazione amministrativa non può prevalere quando la norma sancisce l'esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo basata sulla strumentalità.

Massime di principio

  • Ai fini catastali introdotti dall'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 il criterio decisivo è la funzionalità rispetto al processo produttivo: se un elemento è strumentale e necessario alla produzione, è escluso dalla stima anche se è stabilmente infisso al suolo.
  • La consistenza fisica, la solidità o la presenza di fondazioni non sono elementi sufficienti, da soli, a qualificare una struttura come costruzione tassabile se essa svolge una funzione produttiva essenziale.
  • La distinzione va fatta tra componenti che caratterizzano l'immobile in quanto tale (quelle rilevabili per la rendita) e componenti che caratterizzano il processo produttivo (macchinari, impianti, "imbullonati") da escludere.
  • La valutazione è eminentemente fattuale: il giudice del merito deve accertare la natura della funzione svolta dalla struttura (mero supporto statico vs componente essenziale della macchina). Tale accertamento è determinante e, se immune da errori, non può essere riformato in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe è consigliabile produrre prove tecniche (perizie, relazioni tecniche) che dimostrino se la struttura è funzionalmente essenziale alla produzione (ad es. incidendo sulla capacitaà produttiva, sulla sicurezza di funzionamento o sulla disponibilità operativa dell'impianto).
  • Le circolari amministrative esistono ma non sono vincolanti se la legge esclude dalla stima gli impianti funzionali: priorità ha l'interpretazione normativa e la relativa applicazione giurisprudenziale.

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