Cassazione Penale, Ordinanza n. 34423/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 maggio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe potuto essere qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La contestazione riguardava l’illecita detenzione, da parte del ricorrente mentre si trovava in stato di detenzione, di 71 grammi di hashish, dai quali si sarebbero potute ricavare 829 dosi medie singole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, nel giudizio conseguente all’applicazione della pena su richiesta, la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa soltanto in caso di errore manifesto, immediatamente riconoscibile e senza margini di opinabilità rispetto al capo d’imputazione. Nel caso concreto, la qualificazione contestata non risultava palesemente eccentrica rispetto alla detenzione di 71 grammi di hashish, idonei a ricavare 829 dosi medie singole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta solo quando l’errore sia manifesto: la qualificazione deve risultare immediatamente e senza margini di opinabilità palesemente estranea al contenuto dell’imputazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
nella specie, non si versa in una palese violazione desumibile dalla stessa contestazione, in quanto la stessa fa riferimento alla illecita detenzione da parte del ricorrente, in stato di detenzione, di grammi 71 di hashish, dai quali potevano ricavarsi 829 dosi medie singole
La Corte ha escluso che, sulla base della contestazione relativa alla quantità di hashish e alle dosi ricavabili, fosse immediatamente manifesta l’erroneità della qualificazione giuridica tale da consentire il ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto è consentita soltanto quando l’errore sia manifesto, ossia quando la qualificazione risulti, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
- La manifesta erroneità della qualificazione giuridica deve poter essere desunta dalla stessa contestazione; non è sufficiente prospettare una diversa qualificazione quando i dati descritti nell’imputazione non rendano l’errore immediatamente evidente.
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