Sentenza n. 3340/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto l’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 – Concorso PNRR "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", per la Classe di Concorso A022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 19 dicembre 2025 relativa alla graduatoria del concorso PNRR per la classe di concorso A022 e agli atti conseguenti alle rinunce e agli scorrimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, candidata idonea non vincitrice e non riservista, ha chiesto all'U.S.R. Campania, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, l'accesso agli elenchi dei vincitori e idonei che avessero rinunciato all'assunzione, agli atti con cui l'Amministrazione avesse preso atto delle rinunce, ai provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di immissione in ruolo dei candidati subentranti, nonché allo stato aggiornato della graduatoria. L'istanza era collegata anche agli atti adottati in conseguenza di una precedente sentenza del TAR Campania sull'erroneo computo della riserva del 30% nella medesima procedura concorsuale. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego deducendo la violazione della disciplina dell'accesso documentale, l'ingiustizia manifesta, la violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di correttezza, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e all'art. 97 Cost. L'Amministrazione, pur costituita, non ha fornito chiarimenti né ha ottemperato all'ordinanza istruttoria con cui il TAR le aveva chiesto di precisare se l'accesso fosse stato accolto o negato e, in quest'ultimo caso, per quali ragioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'U.S.R. Campania non aveva dato alcun riscontro all'istanza, neppure dopo l'ordinanza istruttoria. Il silenzio è stato ritenuto illegittimo perché l'accesso era funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive della ricorrente e riguardava documenti specificamente individuati o individuabili: rinunce, atti conseguenti, scorrimenti, immissioni in ruolo, stato aggiornato della graduatoria e provvedimenti adottati in esecuzione della precedente sentenza. Il giudice ha precisato che la richiesta degli atti consequenziali alla sentenza doveva essere interpretata come riferita agli ulteriori e successivi provvedimenti amministrativi eventualmente adottati dall'U.S.R.; pertanto, l'ostensione non comportava un'attività di elaborazione di dati vietata in materia di accesso. È stato ordinato all'U.S.R. Campania di esibire e rilasciare copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei diritti. Il Ministero e l'U.S.R. sono stati condannati in solido al pagamento di € 1.500,00 per spese e compensi, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale impone all'amministrazione di esaminare e riscontrare l'istanza relativa a documenti collegati alla tutela di una posizione giuridica soggettiva; il silenzio serbato sull'istanza è illegittimo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di correttezza e collaborazione dell'amministrazione costituisce parametro ulteriore di valutazione della condotta amministrativa nel procedimento di accesso.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è richiamato quale vizio dedotto contro il silenzio-diniego, che non espone alcuna ragione ostativa all'accesso.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono richiamati in relazione agli obblighi di trasparenza e leale collaborazione dell'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione ai difensori antistatari delle spese liquidate in giudizio.
Massime di principio
- Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso documentale, protratto oltre il termine previsto e non seguito da un provvedimento espresso, è illegittimo quando la richiesta è funzionale alla tutela di una posizione giuridica soggettiva e individua documenti esistenti o specificamente individuabili.
- Nell'accesso documentale, la richiesta di conoscere gli atti adottati dall'amministrazione in conseguenza di una determinata sentenza può essere interpretata come richiesta degli ulteriori e successivi provvedimenti amministrativi eventualmente adottati in esecuzione della decisione, purché il riferimento alla vicenda consenta di individuare concretamente la documentazione.
- L'ostensione di documenti amministrativi esistenti e individuabili non si traduce in un'attività di elaborazione di dati nuova, sicché non può essere negata per il solo fatto che l'amministrazione dovrebbe ricostruire, mediante i documenti detenuti, gli effetti delle rinunce, degli scorrimenti o degli atti adottati in esecuzione di una sentenza.
- L'inerzia dell'amministrazione rileva con particolare evidenza quando essa non fornisca alcun riscontro all'istanza neppure dopo un ordine istruttorio del giudice volto a chiarire l'eventuale accoglimento o diniego dell'accesso.
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