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Parere

Parere n. 165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS-, vedova del -OMISSIS- dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, per l’annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, contestualmente, il riconoscimento degli speciali benefici previsti per le vittime del dovere.

Giustizia amministrativa202400249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un adenocarcinoma della testa del pancreas e della richiesta di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal coniuge, respingendo anche la richiesta di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Ha dedotto l’imprescrittibilità del diritto a presentare l’istanza per i benefici, l’omessa notifica del parere del Comitato, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta e la carenza motivazionale. Ha inoltre chiesto il riesame dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. È stata dichiarata inammissibile la domanda di riesame della dipendenza da causa di servizio, perché il ricorso straordinario ha natura rigorosamente impugnatoria e consente esclusivamente la proposizione di un’azione di annullamento contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda relativa all’equiparazione alle vittime del dovere: tale posizione integra un diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. Nel merito, sono state respinte le censure sulla tempestività dell’istanza, poiché la data di conoscenza della malattia era stata individuata nel 1° marzo 2021 e l’istanza era stata presentata il 16 settembre 2021, oltre il termine semestrale. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa notifica del parere del Comitato, in quanto il parere risultava allegato alla trasmissione del decreto e, comunque, la sua eventuale mancata notificazione non aveva impedito la proposizione del ricorso. Infine, il Collegio ha escluso vizi di travisamento, illogicità o carenza motivazionale, ribadendo che la valutazione del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi manifesti, nonché per violazioni procedurali o inattendibilità metodologica, non ravvisati nel caso concreto.

Osservazioni

Domanda di riesame della dipendenza da causa di servizio

La domanda è inammissibile perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, previsto contro atti amministrativi definitivi e per motivi di legittimità, ha struttura esclusivamente impugnatoria e demolitoria e non consente di esercitare un’autonoma azione di riesame o di accertamento.

Riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere

La domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I benefici spettanti alle vittime del dovere o ai familiari superstiti corrispondono a un diritto soggettivo, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di discrezionalità, e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.

Termine per la presentazione dell’istanza

La censura sull’imprescrittibilità non è fondata. La Commissione medico ospedaliera aveva individuato nel 1° marzo 2021 la data di conoscenza della malattia, mentre l’istanza, datata 9 settembre 2021 e presentata il 16 settembre 2021, era stata proposta oltre il termine semestrale. Il provvedimento, peraltro, non aveva fatto riferimento alla prescrizione del diritto, ma aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Omessa notifica del parere del Comitato di verifica

La censura è infondata. Il parere del Comitato risultava allegato alla nota con cui il Ministero aveva trasmesso il decreto al Comando competente. In ogni caso, l’eventuale mancata notificazione non aveva impedito alla ricorrente di proporre il ricorso straordinario.

Eccesso di potere e carenza motivazionale

La censura è infondata. Il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, violazioni procedurali o inattendibilità metodologica delle conclusioni. Tali vizi non sono stati riscontrati.

Nesso eziologico tra servizio e patologia

Per il riconoscimento della causa di servizio è necessario che l’attività lavorativa costituisca, con certezza o con alto grado di credibilità logica e razionale, una concausa efficiente e determinante, o comunque preponderante, della patologia. Non sono sufficienti una mera possibile valenza patogenetica del servizio, presunzioni o la semplice circostanza che la malattia si sia manifestata durante il servizio.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    contro atti amministrativi definitivi e per motivi di legittimità

    Il ricorso straordinario ha natura rigorosamente impugnatoria e demolitoria e consente esclusivamente l’azione di annullamento, non domande autonome di riesame o di accertamento.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.P.R. 461/2001

    È richiamato quale disciplina del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del parere del Comitato di verifica.

  • d.P.R. 246/2006

    È indicato quale fonte dei benefici richiesti con l’istanza originaria.

  • art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, legge 23 dicembre 2005, n. 266

    I commi estendono progressivamente alle vittime del dovere e ai familiari superstiti i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo. Il diritto ai benefici, in presenza dei requisiti, è soggettivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 442 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale, sulle controversie relative ai benefici per le vittime del dovere.

  • art. 41 c.p.

    principio dell’equivalenza delle condizioni

    Il Consiglio di Stato esclude l’applicazione di tale regola alla dipendenza da causa di servizio, distinguendo questa materia da quella degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo proponibile contro atti amministrativi definitivi e per motivi di legittimità, ha natura rigorosamente impugnatoria e demolitoria e non consente domande autonome di riesame o di accertamento diverse dall’annullamento dell’atto impugnato.
  • Le controversie relative ai benefici spettanti alle vittime del dovere o ai familiari superstiti riguardano un diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale, rispetto al quale l’amministrazione non esercita discrezionalità; la giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.
  • Le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per vizi manifesti, quali difetto o illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o inattendibilità metodologica delle conclusioni, senza estensione del sindacato al merito medico-legale.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che l’attività lavorativa costituisca, con certezza o con alto grado di credibilità logica e razionale, una concausa efficiente e determinante o comunque preponderante della patologia; non sono sufficienti presunzioni, una mera possibile valenza patogenetica o la semplice occasionalità della manifestazione della malattia durante il servizio.

Diniego di riconoscimento della causa di servizio e benefici per vittime del dovere

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla vedova di un ufficiale dell’Aeronautica Militare contro il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio. L’impugnazione concerne il diniego della dipendenza da causa di servizio di un adenocarcinoma della testa del pancreas e il rigetto della richiesta di riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere.

Premesse e svolgimento del procedimento

L’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per i benefici previsti dal d.P.R. n. 246/2006 era stata presentata il 16 settembre 2021. La Commissione medico ospedaliera, con verbale del 13 maggio 2022, aveva riconosciuto la patologia e l’aveva ascritta alla I categoria, individuando nel 1° marzo 2021 la data di conoscenza della malattia.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 26 ottobre 2022, aveva escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio. Successivamente, il Ministero della difesa aveva respinto la richiesta di equiparazione alle vittime del dovere, rilevando l’assenza del necessario presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Con decreto del 26 ottobre 2023, notificato il 2 dicembre 2023, il Ministero aveva confermato il diniego e aveva rilevato anche la tardività dell’istanza.

Domande e motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • l’imprescrittibilità del diritto a presentare l’istanza per i benefici;
  • l’omessa notifica del parere del Comitato di verifica;
  • l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta;
  • la carenza motivazionale.

Ha inoltre chiesto il riesame dell’istanza relativa alla dipendenza da causa di servizio. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda concernente i benefici per le vittime del dovere e hanno chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame della dipendenza da causa di servizio. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile contro atti amministrativi definitivi e per motivi di legittimità. Ne deriva la sua natura rigorosamente impugnatoria e demolitoria, incompatibile con domande autonome di riesame o di accertamento.

Giurisdizione sui benefici per le vittime del dovere

La domanda di equiparazione alle vittime del dovere è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui i benefici previsti dall’art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005 spettano in presenza dei requisiti senza margini di discrezionalità amministrativa e costituiscono oggetto di un diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale.

La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 442 c.p.c. La Sezione ha richiamato anche precedenti del Consiglio di Stato sull’estensione progressiva dei benefici alle vittime del dovere e sulla conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa.

Termine per la presentazione dell’istanza

La censura relativa all’imprescrittibilità non è stata accolta. La Commissione medico ospedaliera aveva fissato al 1° marzo 2021 la data di conoscenza della malattia, mentre l’istanza era stata presentata il 16 settembre 2021, oltre il termine semestrale ritenuto applicabile.

La Sezione ha inoltre precisato che il provvedimento impugnato non aveva fondato il diniego sulla prescrizione del diritto, ma aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La doglianza, pertanto, non incideva validamente sulla legittimità dell’atto.

Comunicazione del parere del Comitato

È stata respinta la censura sull’omessa notifica del parere del Comitato di verifica. Dagli atti risultava che il parere era stato allegato alla nota con cui il Ministero aveva trasmesso il decreto al Comando della I Regione aerea.

In ogni caso, anche ipotizzando una mancata notificazione autonoma, tale omissione non aveva impedito alla ricorrente di conoscere il provvedimento e di proporre il ricorso straordinario. Non è stata quindi ravvisata una lesione concreta del diritto di difesa idonea a determinare l’annullamento dell’atto.

Discrezionalità tecnica e nesso eziologico

La Sezione ha ribadito che il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato amministrativo o giurisdizionale non può sostituire la valutazione medico-legale dell’amministrazione, ma può riguardare soltanto l’assenza o l’illogicità manifesta della motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione delle regole procedurali, l’inattendibilità metodologica o l’omessa considerazione di circostanze decisive.

Per il riconoscimento della causa di servizio non è sufficiente che la patologia si sia manifestata durante il servizio o che le condizioni lavorative abbiano una possibile valenza patogenetica. Occorre verificare, con certezza o con alto grado di credibilità logica e razionale, che il servizio abbia avuto un ruolo eziologicamente assorbente o almeno preponderante, quale concausa efficiente e determinante della malattia.

La Sezione ha escluso l’applicabilità, in questa materia, del principio dell’equivalenza delle condizioni previsto dall’art. 41 c.p. per la causalità penale e ha distinto le mere occasioni rivelatrici da fattori di servizio dotati di effettiva incidenza causale o concausale.

Esito

Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, sono risultate inammissibili la domanda di riesame e quella relativa ai benefici per le vittime del dovere, mentre sono state ritenute infondate le censure rivolte contro il diniego della dipendenza da causa di servizio. La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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