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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22239/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per i reati contestati (capo A: tentato omicidio; capo B: porto di coltello ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; capo C: resistenza a pubblico ufficiale). Il ricorrente deduceva: 1) mancata o carente valutazione della legittima difesa reale o putativa (art. 52 cod. pen.); 2) insufficiente prova dell'intento omicida, con richiesta di riformulazione in lesioni aggravate; 3) ingiustificato addebito per il porto del coltello, giustificabile per la sua condizione di senza fissa dimora; 4) vizio di motivazione nella determinazione della pena per il riconoscimento della recidiva e per la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 59 e art. 133 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché le conclusioni dei giudici di merito (idoneità dell'arma e delle modalità dell'accoltellamento a cagionare la morte; attendibilità della persona offesa corroborata dalle immagini di videosorveglianza) giustificano la qualificazione come tentato omicidio e l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la condizione di marginalità sociale non giustifica il porto di un'arma da taglio senza un fondato motivo attuale. Il quarto e quinto motivo, uniti, sono stati ritenuti inammissibili: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva alla luce dell'elevato disvalore delle condotte e dei precedenti. Conseguentemente la condanna di sei anni e sei mesi di reclusione, le pene accessorie e le spese sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    Regola i presupposti della legittima difesa: richiede aggressione ingiusta, necessità e proporzione della reazione; la Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso concreto.

  • art. 55 cod. pen.

    Disciplina l'eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ha escluso che si trattasse di un eccesso colposo rientrante nella scriminante, valutando l'azione come volontaria e non giustificabile.

  • art. 59, quarto comma, cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti e la loro valutazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel negarne il riconoscimento.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sul porto e possesso di armi o strumenti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto ingiustificato il porto del coltello da parte dell'imputato, non giustificabile dalla sua condizione di senza fissa dimora.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo di reato; la Corte ha applicato il criterio dell'idoneità ex ante dell'azione a causare la morte per qualificare il fatto come tentato omicidio.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il parametro che le attenuanti devono emergere oggettivamente dalla situazione dell'imputato, non essere concesse con mero spirito di clemenza.

Massime di principio

  • La legittima difesa (reale o putativa) richiede prova concreta di un'aggressione ingiusta, proporzionalità e necessità della reazione; la mera percezione soggettiva del pericolo non basta.
  • La gravità, il numero e la localizzazione delle ferite, insieme all'uso di un'arma adatta a uccidere, possono far ritenere sussistente l'intento (o l'idoneità a cagionare la morte) e legittimare la qualificazione come tentato omicidio.
  • Il possesso di un'arma non è giustificato dalla condizione di marginalità sociale a meno che non ricorrano circostanze attuali e giustificanti al momento del fatto.
  • Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (ricostruzione dinamica, attendibilità della persona offesa, riscontri video) sono difficili da ribaltare in Cassazione senza elementi probatori nuovi o vizi motivazionali evidenti.
  • La recidiva e il precedente penale pesano significativamente nella dosimetria della pena e possono precludere il riconoscimento delle attenuanti generiche se il quadro soggettivo e oggettivo dimostra un elevato disvalore delle condotte.

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