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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto di confisca disposto nei confronti di beni e somme ritenuti riconducibili al fratello Franco Guastamacchia ma intestati alla sorella, contestando l'applicazione degli artt. 20-24 del D.Lgs. n.159/2011 e denunciando carenze logiche della motivazione. Sosteneva che i beni (tra cui i proventi di aste per beni societari, il ricavato dalla vendita di una vettura e un appartamento a Torremolinos) fossero stati acquisiti con provvista lecita fornita da De Leon Delfi del Carmen, la quale avrebbe avuto disponibilità di circa €235.000 derivanti da una vendita ereditaria e che quindi la titolarità effettiva dei cespiti fosse della De Leon e non del proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso costituisse un dissenso valutativo sulle conclusioni del decreto impugnato e che la terza parte (la ricorrente) possa in sede di opposizione rivendicare soltanto la propria effettiva titolarità dei beni, non contestare i presupposti soggettivi o oggettivi della misura nei confronti del proposto. In relazione all'appartamento di Torremolinos, la Corte d'appello aveva accertato acquisizione con denaro del fratello e non con fondi della De Leon, e aveva richiamato la condanna della stessa Antonella per riciclaggio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art. 26

    Presunzione di provenienza illecita dei beni riconducibili al proposto; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata dalla ricorrente

  • D.Lgs. n.159 del 2011, artt. 20-24

    Norme richiamate dalla ricorrente come erroneamente applicate; la Corte ha valutato le doglianze come mero dissenso di merito e non come violazione di legge

  • D.Lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3

    Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: consentito solo per violazione di legge

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la manifesta illogicità non è, in tale contesto, sindacabile come vizio autonomo se si tratta di normale dissenso valutativo

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Corte Costituzionale, sent. n.106 del 15/4/2015

    Richiamata per confermare la legittimità del regime di ammissibilità del ricorso nel procedimento di prevenzione

  • Corte Costituzionale, sent. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimazione alla condanna pecuniaria

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop.)

    Principio secondo il quale il terzo intestatario può solo rivendicare la propria effettiva titolarità dei beni sottoposti a confisca e non contestare i presupposti della misura nei confronti del proposto

Massime di principio

  • In un procedimento di prevenzione il terzo intestatario può invocare esclusivamente la propria effettiva titolarità dei beni; non è legittimato a mettere in discussione i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza) che spettano al proposto
  • La cassazione nel settore delle misure di prevenzione è ammessa soltanto per violazione di legge (art.10 D.Lgs.159/2011); le doglianze che siano solo dissenso motivazionale sono inammissibili
  • Per superare la presunzione di illiceità prevista dall'art.26 D.Lgs.159/2011 il terzo deve fornire prove documentali chiare e tracciabili della lecita provvista (bonifici, atti di vendita, movimenti bancari, documentazione che colleghi l'origine dei fondi all'acquisto)
  • La semplice distanza temporale tra l'acquisizione della provvista e l'acquisto non è di per sé dirimente: occorre dimostrare come e dove siano state custodite le somme o l'esistenza di trasferimenti formali che giustifichino la disponibilità al momento dell'acquisto
  • Se la terza parte è stata condannata per reati connessi (es. riciclaggio) o esistono elementi che collegano il bene a proventi illeciti, la sua posizione difensiva risulta fortemente indebolita
  • Prima di proporre ricorso in cassazione nel settore prevenzioni, valutare se le censure siano effettivamente di diritto e non semplici contestazioni di merito, per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni
  • Per contestare con efficacia la confisca come terzo, predisporre un fascicolo probatorio robusto che dimostri intestazione reale, tracciabilità dei pagamenti e indipendenza economica rispetto al proposto

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