Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto di confisca disposto nei confronti di beni e somme ritenuti riconducibili al fratello Franco Guastamacchia ma intestati alla sorella, contestando l'applicazione degli artt. 20-24 del D.Lgs. n.159/2011 e denunciando carenze logiche della motivazione. Sosteneva che i beni (tra cui i proventi di aste per beni societari, il ricavato dalla vendita di una vettura e un appartamento a Torremolinos) fossero stati acquisiti con provvista lecita fornita da De Leon Delfi del Carmen, la quale avrebbe avuto disponibilità di circa €235.000 derivanti da una vendita ereditaria e che quindi la titolarità effettiva dei cespiti fosse della De Leon e non del proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso costituisse un dissenso valutativo sulle conclusioni del decreto impugnato e che la terza parte (la ricorrente) possa in sede di opposizione rivendicare soltanto la propria effettiva titolarità dei beni, non contestare i presupposti soggettivi o oggettivi della misura nei confronti del proposto. In relazione all'appartamento di Torremolinos, la Corte d'appello aveva accertato acquisizione con denaro del fratello e non con fondi della De Leon, e aveva richiamato la condanna della stessa Antonella per riciclaggio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159 del 2011, art. 26
Presunzione di provenienza illecita dei beni riconducibili al proposto; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata dalla ricorrente
D.Lgs. n.159 del 2011, artt. 20-24
Norme richiamate dalla ricorrente come erroneamente applicate; la Corte ha valutato le doglianze come mero dissenso di merito e non come violazione di legge
D.Lgs. n.159 del 2011, art. 10, comma 3
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: consentito solo per violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la manifesta illogicità non è, in tale contesto, sindacabile come vizio autonomo se si tratta di normale dissenso valutativo
Codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sent. n.106 del 15/4/2015
Richiamata per confermare la legittimità del regime di ammissibilità del ricorso nel procedimento di prevenzione
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimazione alla condanna pecuniaria
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop.)
Principio secondo il quale il terzo intestatario può solo rivendicare la propria effettiva titolarità dei beni sottoposti a confisca e non contestare i presupposti della misura nei confronti del proposto
Massime di principio
- In un procedimento di prevenzione il terzo intestatario può invocare esclusivamente la propria effettiva titolarità dei beni; non è legittimato a mettere in discussione i presupposti della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza) che spettano al proposto
- La cassazione nel settore delle misure di prevenzione è ammessa soltanto per violazione di legge (art.10 D.Lgs.159/2011); le doglianze che siano solo dissenso motivazionale sono inammissibili
- Per superare la presunzione di illiceità prevista dall'art.26 D.Lgs.159/2011 il terzo deve fornire prove documentali chiare e tracciabili della lecita provvista (bonifici, atti di vendita, movimenti bancari, documentazione che colleghi l'origine dei fondi all'acquisto)
- La semplice distanza temporale tra l'acquisizione della provvista e l'acquisto non è di per sé dirimente: occorre dimostrare come e dove siano state custodite le somme o l'esistenza di trasferimenti formali che giustifichino la disponibilità al momento dell'acquisto
- Se la terza parte è stata condannata per reati connessi (es. riciclaggio) o esistono elementi che collegano il bene a proventi illeciti, la sua posizione difensiva risulta fortemente indebolita
- Prima di proporre ricorso in cassazione nel settore prevenzioni, valutare se le censure siano effettivamente di diritto e non semplici contestazioni di merito, per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni
- Per contestare con efficacia la confisca come terzo, predisporre un fascicolo probatorio robusto che dimostri intestazione reale, tracciabilità dei pagamenti e indipendenza economica rispetto al proposto
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